Sequestro di dispositivi informatici e mancata indicazione della durata del vincolo o del termine per l’esecuzione delle operazioni di estrazione e analisi dei dati

Cassazione Penale, Sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 543
Presidente De Amicis, Relatore D’Arcangelo
Segnaliamo ai lettori, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata sulla questione relativa alla necessità che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici.
La valenza costituzionale del principio di proporzionalità – si legge nella sentenza – “non consente ‘zone franche’ e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell’adozione della misura cautelare reale“.
Al tempo stesso, tuttavia, “la necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale già al momento della sua genesi non impone la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo già nel decreto o di prefissare, in termini determinati e inderogabili, la durata delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati, in quanto il PM non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati“.
Non a caso – prosegue il collegio – “la giurisprudenza fa riferimento all’indicazione nel decreto di un termine ‘ragionevole’ di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il PM di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio quanto più esteso è il novero degli stessi. L’indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all’atto dell’adozione del decreto lascia, peraltro, ferma la possibilità per il PM di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle evenienze del caso concreto“.
Peraltro – precisa la pronuncia – “l’inosservanza o l’eccessiva durata del termine potranno essere sindacate dal titolare dei beni sequestrati proponendo un’istanza di restituzione e, in caso di rigetto, ricorrendo al GIP e al Tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale“.
Venendo al caso di specie, “il Collegio ritiene che nel decreto impugnato la scansione temporale delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati sia stata delineata dal PM in termini non apparenti, ma effettivi e rispettosi del canone di proporzionalità temporale del vincolo“.
Il PM, infatti, “pur senza fissare date specifiche, ha dettato una stringente e specifica scansione della consecuzione delle fasi di estrapolazione e analisi dei dati appresi sui dispositivi elettronici in sequestro. Non vi è, peraltro, alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto i titolari dei beni in sequestro potranno richiedere la restituzione degli stessi adducendo la durata eccessiva o ingiustificata del vincolo reale e impugnare il decreto che nega la restituzione innanzi all’autorità giudiziaria“.







