CONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e decreto sicurezza

in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 1 – ISSN 2499-846X

Ufficio di Sorveglianza di Bologna, 9 settembre 2025
Giudice dott. Ezio Romano

Con la pronuncia in allegato, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha fatto chiarezza sui verosimili esiti disfunzionali del decreto sicurezza in tema di esecuzione penale nei confronti delle detenute madri.

La delicata quaestio iuris concerne, in particolare, i profili di diritto intertemporale applicabili alla modifica normativa prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “Decreto-sicurezza”) che ha novellato gli artt. 146 e 147 c.p., rendendo sempre facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena per le donne condannate in stato di gravidanza o madri di figli di età inferiore ad un anno e prevedendo che, ove l’esecuzione non appaia rinviabile perché sussiste «una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti», la pena debba essere scontata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (cd. ICAM).

Tale profilo è stato abilmente affrontato dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna che, con uno dei primi provvedimenti successivi alla definitiva conversione in Legge del cd. “decreto-sicurezza”, ha riconosciuto la natura sostanziale delle nuove norme, dunque la loro irretroattività e conseguente applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, oggi convertito, in quanto per i fatti pregressi continuerà a trovare applicazione l’art. 146 c.p. nella versione vigente al momento della commissione del fatto.

In estrema sintesi: siccome il mutato quadro normativo implica l’assoggettamento del condannato ad un trattamento più severo rispetto a quello prevedibile al momento del tempus commissi delicti, la maggiore afflizione della modifica è indubbia, pertanto le nuove norme sul differimento della pena sono soggette al divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole di cui agli artt. 25, co. 2 Cost. e 7 CEDU ed il mutato quadro normativo non si applica ai fatti pregressi.

Gli snodi argomentativi e le conclusioni raggiunte con la decisione in esame si imperniano sui valori costituzionali, oltre che sui principi internazionali posti a presidio del preminente interesse del minore, che impongono di ritenere peggiorativa la disciplina introdotta dalla nuova normativa.

Il Magistrato estensore sviluppa le ragioni della ritenuta irretroattività della modifica, evidenziando che, sulla scorta dell’insegnamento espresso nella sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale, le norme sull’esecuzione penale che restringono o aggravano la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione incidono concretamente sulla qualità della privazione della libertà personale, in quanto «tra il “fuori” e il “dentro” la differenza è radicale: qualitativa ancora che quantitativa». Il differimento della pena è, prima di tutto, un istituto umanitario e la scelta legislativa si è discostata dalla lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva individuato nell’obbligatorietà del rinvio del differimento dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146 c.p. il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute e della dignità del soggetto vulnerabile, quali la madre e il minore nella gestazione e nel puerperio, e quelle di esecuzione penale e di tutela della collettività. Non vi è dunque spazio per dubbi interpretativi di sorta: «la riforma operata dalla nuova legge, invero, ha inciso sulla norma di cui all’art. 146 c.p., modificando sensibilmente la disciplina in ordine al rapporto tra maternità ed esecuzione penale in termini certamente peggiorativi».

A fronte di una opposta esigenza legislativa, vale a dire quella di far prevalere l’interesse di difesa sociale a discapito di quello di tutela della condizione di fragilità in cui la stessa versa, il provvedimento in commento puntualizza che «una disciplina che rende facoltativo ciò che prima era obbligatorio modifica sensibilmente i termini costituzionali e valoriali della questione, introducendo una inedita alternativa tra differimento-esecuzione esterna e carcerazione rispetto alle donne incinte o madre puerpere, impossibile nel sistema vigente».

Quello che più colpisce è che la nuova normativa sottace di considerare che la presunzione assoluta di incompatibilità tra l’istituto carcerario e la donna incinta o che ha partorito da meno di un anno, incardinata nel previgente art. 146 c.p., non implica una rinuncia sine die alla relativa esecuzione, ma un semplice e temporaneo differimento per un periodo limitato al venir meno della condizione ostativa all’esecuzione, aspetto che evidentemente il Legislatore ha liberamente omesso di valutare.

Parimenti rilevante è un ulteriore aspetto messo in luce nel provvedimento in commento, il quale si sofferma sulla previsione dell’obbligo di collocamento della donna in ICAM, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rinvio. Tale modifica, a ricalcare le parole del Magistrato, «non muta il giudizio circa la natura peggiorativa dell’intervento normativo in quanto gli I.C.A.M. realizzano, in ogni caso, il massimo grado di privazione della libertà personale per la gestante e la puerpera, nonché del minore».

In effetti si lascia intendere che il pensiero giurisprudenziale prevalente verte sugli esiti presumibilmente afflittivi cui tale modifica potrebbe dar luogo non solo perché la detenzione in tali istituti conserva un carattere spiccatamente afflittivo tanto per la donna quanto per la prole, senza alleviare alcunché, ma anche perché tali strutture sono presenti in numero limitato sul territorio italiano (Torino, Milano, Venezia, Senorbì e Lauro). Ciò rischia di tradursi in una violazione del principio di territorialità dell’esecuzione della pena che implicherebbe quella “desertificazione affettiva” tanto sdegnata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2014 così come dall’intera comunità giuridica e, in conclusione, ma non per minore rilievo, si concretizza nel marginalizzare l’interesse preminente del minore.

Come citare il provvedimento in una bibliografia:
A. Filisetti, Esecuzione penale nei confronti delle detenute madri e decreto sicurezza, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 1