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Maltrattamenti in famiglia e differenza tra “vera e propria convivenza” e “mera relazione sentimentale”

Cassazione Penale, Sez. VI, 13 febbraio 2026 (ud. 19 gennaio 2026), n. 5987
Presidente De Amicis, Relatore Di Geronimo

Segnaliamo ai lettori, in tema di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la sentenza con cui la sesta sezione penale è tornata sul tema delle caratteristiche che devono connotare la cd. “stabile convivenza” e sulle differenze rispetto alla coabitazione.

I giudici prendono le mosse ricordando come, per consolidata giurisprudenza, “ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di “convivenza“, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo“, richiedendosi, pertanto, “una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione“.

Su questo aspetto – si legge nella pronuncia – “la sentenza di primo grado ha sostanzialmente omesso un approfondito vaglio della questione, tendendo a una non consentita equiparazione tra la mera relazione sentimentale e la vera e propria convivenza basata su un rapporto di tipo familiare“. In altri termini, “il requisito della convivenza è stato “ritenuto pacifico” dal primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, nonché delle testi e senza che tale aspetto sia stato in concreto vagliato, nonostante nella stessa sentenza di primo grado non si riportino testimonianze idonee a dimostrare la sicura sussistenza della convivenza e la stessa persona offesa abbia indicato, quale uno dei motivi dei litigi, il fatto che l’imputato differiva immotivatamente il termine dei lavori all’interno della propria abitazione, ove avrebbero dovuto convivere“.

Anche la sentenza di appello – prosegue il collegio – “ha sostanzialmente omesso di affrontare la questione, tant’è che della stessa non se ne dà conto nella sintesi dei motivi di appello, né nella ricostruzione del fatto offerta in risposta alle censure proposta dall’imputato“, il che “consente di affermare che sul tema dell’accertamento dell’esistenza di una stabile convivenza  – connotata dai requisiti specificamente indicati dalla richiamata giurisprudenza – la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione“.

Ne consegue che “su tale capo della sentenza si impone l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello riesaminare le prove acquisite, al fine di verificare se e di che durata è stata la coabitazione tra l’imputato e la persona offesa, per poi verificare se tale condizione si sia tradotta o meno in una stabile convivenza, caratterizzata dai requisiti che la consolidata giurisprudenza ha affermato“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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