Ma davvero vogliamo introdurre la “pesca a strascico” per le intercettazioni?
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 7-8 – ISSN 2499-846X
1. La proposta del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
La proposta di ampliare l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche a reati diversi era stata avanzata dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che chiedeva di modificare il vigente art. 270 c.p.p. che non consente di utilizzare gli esiti delle intercettazioni per delitti diversi da quelli cui si riferisce l’autorizzazione del giudice, “salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”. Secondo il magistrato il divieto segnerebbe un “arretramento della linea di efficacia delle investigazioni” e vanificherebbe la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo perché molti gravi delitti sono esclusi dall’utilizzabilità “indiretta” dei risultati delle intercettazioni disposte per un altro reato.
Il Procuratore fa seguire un lungo elenco di delitti che non possono fruire di questa utilizzabilità “trasversale” dall’ intercettazione disposta per un altro reato, con conseguente “frustrante rilievo della quotidiana constatazione dei paralizzanti effetti di quella novella”.
Ma, aggiunge il Procuratore, che “l’evidente insufficienza della categoria dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio nella loro flagranza” complica “le scelte da compiersi circa il valore probatorio delle intercettazioni”.
Il Procuratore nazionale chiedeva che la vigente limitazione fosse modificata, sia estendendo l’utilizzabilità dell’intercettazione ad altri reati, sia aumentando il numero dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
La proposta del Procuratore è stata fatta propria da alcune forze politiche, insensibili ai principi costituzionali, che chiedono una modifica legislativa sul punto.
2. Ma chi legifera è il Parlamento!
Anzitutto, il potere di legiferare spetta al Parlamento e non certo ad un magistrato, sia pure con compiti direttivi, per cui deve sempre tenersi ben saldo il principio della separazione, senza incostituzionali “invasioni di campo”.
In realtà, sulla specifica questione, il Parlamento ha già deciso da anni, con ragionevole equilibrio, e la Corte costituzionale ha pure dichiarato la disciplina vigente perfettamente conforme alla Costituzione.
Infatti, in ossequio all’”inviolabilità” della segretezza delle comunicazioni sancita dall’art. 15 Cost., l’art. 270 c.p.p. stabilisce una precisa regola, che vieta di utilizzare i risultati delle intercettazioni “in procedimenti diversi” da quello in cui esse sono state legittimamente autorizzate dal giudice, proprio al fine di evitare inammissibili “autorizzazioni in bianco” già censurate in passato dalla Consulta.
L’unica eccezione al divieto consente l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nei “procedimenti diversi” da quello in cui sono state disposte se “risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”. In questo modo il legislatore, ragionevolmente, ha apportato una deroga al divieto generale, ma solo per reati gravissimi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ma non per altri.
È superfluo aggiungere che le disposizioni eccezionali, come l’art. 270 c.p.p., non si applicano “oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).
3. La legge vigente è riconosciuta legittima dalla Consulta.
La Corte costituzionale ebbe occasione di chiarire che la ratio del divieto di utilizzazione “trasversale” dei risultati dell’intercettazione risiede nella considerazione che sul diverso reato o sul diverso procedimento manca la garanzia del previo intervento del giudice, col rischio che l’autorizzazione diventi una “inammissibile autorizzazione in bianco” ad eseguire intercettazioni, implicitamente chiarendo che il divieto riguarda i “fatti” diversi, e non i “procedimenti” diversi, da quelli per il quale l’autorizzazione del giudice è intervenuta (Corte cost. n. 63/1994 e, già in precedenza, Corte cost. n. 366/1991).
La stessa sentenza n. 63/1994 ribadì che l’art. 270, comma 1, c.p.p. pone «una norma del tutto eccezionale»: «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell’ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all’accertamento di reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, risponde all’esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall’interesse dell’accertamento dei reati di maggiore gravità»; in altri termini, «la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono».
Il Procuratore nazionale auspicava anche un allargamento dei casi in cui l’arresto è obbligatorio in flagranza, per aumentare in questo modo l’ “esportazione” dei risultati dell’intercettazione ad un reato diverso ed estraneo all’indagine.
4. Una proposta “indecente” e incostituzionale.
Va, anzitutto, chiarito che la regola oggi vigente risale all’impianto originario del codice del 1988, che opportunamente, anzi doverosamente di fronte all’art. 15 Cost., applicò la riserva di giurisdizione a quell’atto limitativo della segretezza delle comunicazioni che il codice di rito penale denomina “intercettazioni”.
Si deve, infatti, ai Padri costituenti la garanzia che le limitazioni alle libertà fondamentali fossero disposte da un giudice, che essendo autonomo e indipendente, oltre che terzo e imparziale, offre la maggior garanzia che tali limitazioni siano applicate per le finalità indicate dalla legge, solo quando è strettamente necessario e per il tempo strettamente necessario.
Una controriforma illiberale del 2020 estese l’utilizzabilità “trasversale” a tutti i reati astrattamente intercettabili, anche se non autorizzati dal giudice, ma, re melius perpensa, il legislatore ripristinò il testo originario, l’unico conforme all’art. 15 Cost.
Ora il procuratore nazionale chiede di trasformare l’eccezione in regola, che cioè, autorizzata dal giudice l’intercettazione per il reato x, essa sia utilizzabile pure per il reato y, diverso e estraneo all’indagine, anche se non autorizzata dal giudice.
Ma, se così facessimo, elimineremmo la garanzia del controllo del giudice, abolendo la riserva di giurisdizione, e torneremo a quell’ “inammissibile autorizzazione in bianco” che la Corte costituzionale censurò già con la sentenza n. 63/1994.
Esiste già nell’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. una vistosa eccezione che consente l’utilizzazione, nello stesso procedimento, del risultato delle intercettazioni tra presenti, disposte con captatore informatico, ma per la prova di un reato diverso da quello per il quale è stato emesso il decreto di autorizzazione, qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti intercettabili con detto captatore. Questa deroga dovrebbe essere eliminata perché consente di utilizzare i risultati di intercettazioni prive della garanzia dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Invece si propone, al contrario, di estendere ulteriormente l’eccezione con una disciplina contraria alla Costituzione, privilegiando le esigenze della repressione penale a discapito delle libertà fondamentali ed eliminando la garanzia costituzionale della riserva di giurisdizione.
Eppure la Corte costituzionale è stata chiara nell’affermare che la disciplina vigente è un ragionevole «bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» proprio perchè l’eccezione è circoscritta a delitti di particolare gravità e quindi per un numero più ristretto di casi rispetto a quelli per i quali è ammessa l’intercettazione .
Il procuratore nazionale, invece, chiede non solo di utilizzare i risultati di intercettazioni per reati diversi, ma anche di aumentare i casi di arresto obbligatorio in flagranza, in modo da ampliare l’utilizzabilità “trasversale” del risultato dell’intercettazione disposta per un reato diverso.
È una proposta che cozza con la “inviolabile” libertà personale, garantita dall’art. 13 Cost. e finisce per incidere pure sull’art. 15 Cost., trasformando il nostro Stato di diritto in uno Stato di polizia.
Siamo certi che il Parlamento saprà rispettare i valori fondanti della nostra Repubblica, senza cedere a derive autoritarie, anche perché queste sarebbero ben presto censurate dalla Corte costituzionale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Filippi, Ma davvero vogliamo introdurre la “pesca a strascico” per le intercettazioni?, in Giurisprudenza Penale Web, 2026 ,7-8









