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La discontinuità degli organi come condizione strutturale di efficacia della bonifica nell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. 159/2011: gestione, controllo e compliance alla prova della misura terapeutica.

in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 7-8 – ISSN 2499-846X

Prendendo spunto da un recente provvedimento con cui il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto inaudita altera parte l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 di una società a partecipazione integralmente pubblica esercente attività di casa da gioco, l’Autore si sofferma sulla natura e sulla funzione dell’istituto, valorizzandone il tratto distintivo rispetto alla confisca di prevenzione.

L’amministrazione giudiziaria appartiene infatti al sistema delle misure di prevenzione, ma si comprende non tanto per ciò che condivide con la confisca, quanto per ciò che da essa la separa. La confisca ha natura ablativa; l’amministrazione giudiziaria, invece, ha funzione terapeutica. La prima recide il rapporto tra il bene e il proposto, sottraendo la ricchezza al circuito illecito; la seconda interviene su un’impresa che, pur non essendo essa stessa autrice dell’illecito, ne sia divenuta — per la debolezza dei propri presidi interni — veicolo agevolatore, con l’obiettivo di restituirla al mercato una volta rimossi gli elementi di contaminazione.

Da questa premessa discende il nucleo del ragionamento. Se la misura è terapeutica, il suo esito non può essere valutato in base al quantum sottratto, ma alla effettiva eliminazione delle condizioni che hanno reso possibile l’agevolazione. E poiché tali condizioni, nei casi paradigmatici, non risiedono nei beni o nei conti dell’impresa, bensì nelle modalità di funzionamento dei suoi organi gestori, di controllo e di compliance, l’intervento giudiziario deve incidere anzitutto su tali assetti. La discontinuità — gestionale, organizzativa e di controllo — non costituisce dunque un effetto eventuale della misura, ma ne rappresenta la sostanza.

In questa prospettiva, il provvedimento del Tribunale di Torino offre l’occasione per riflettere sui presupposti applicativi dell’art. 34 D.Lgs. 159/2011, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il libero esercizio dell’attività d’impresa abbia colposamente agevolato, per insufficienza dei presidi interni, condotte di riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e associazione per delinquere accertate nell’ambito di un procedimento penale connesso.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Ferriani, La discontinuità degli organi come condizione strutturale di efficacia della bonifica nell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. 159/2011: gestione, controllo e compliance alla prova della misura terapeutica, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 7-8