Reati contro gli animali: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 1° luglio 2025)
Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025, della Legge 6 giugno 2025, n. 82 avente ad oggetto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali“.
Quanto alle modifiche al codice penale, la Legge:
– aumenta la pena per l’art. 544-bis c.p. (uccisione di animali), aggiungendo un comma secondo cui “Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”;
– aumenta la pena per l’art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali);
– aumenta la pena per l’art. 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali);
– introduce l’art. 544-septies (Circostanze aggravanti), ai sensi del quale “le pene previste dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso”;
– modifica l’art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) e l’art. 727 c.p. (Abbandono di animali).
Quanto alle modifiche al codice di procedura penale, si introduce l’art. 260 -bis (Affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca), ai sensi del quale:
1. L’autorità giudiziaria, nell’ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544 -bis , 544 -ter , 544 -quater e 544 -quinquies del codice penale nonché all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell’associazione di cui all’articolo 19 -quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19 -quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell’associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell’istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L’importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall’autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell’animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell’animale richiede nel lungo periodo a seguito dell’affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all’articolo 19 -quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell’affidatario individuato.
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell’esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o
della confisca.
Si prevede anche che le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 si applichino anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201
La Legge interviene anche sul d. lgs. 231/2001, in tema di responsabilità da reato degli enti, introducendo l’art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali), ai sensi del quale:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 -bis , 544 -ter , 544 -quater , 544 -quinquies e 638 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 459 del codice di procedura penale,
per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall’articolo 19 -ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.
La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2025.