Opposizioni a richieste di archiviazione inammissibili nel merito e assenza di ristori a favore dell’indagato: il Tribunale di Verbania solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Verbania, Ufficio GIP, Ordinanza, 12 giugno 2025
Giudice dott. Mauro D’Urso
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Verbania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 24 ed all’art. 3 della Costituzione, degli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro in favore della persona indagata per il caso di inammissibilità nel merito della opposizione alla archiviazione.
Il giudice prende le mosse osservando come, “nel caso di opposizione all’archiviazione, la presenza necessaria della difesa tecnica a favore dell’indagato lo esponga – sempre e necessariamente – alla sopportazione dei relativi costi (costi che, come nell’ipotesi che ci occupa, sono evidentemente provocati proprio e sostanzialmente dall’iniziativa della persona offesa)“.
Se, da un lato, è vero che “la legge non prevede un automatismo tra opposizione e fissazione dell’udienza“, dall’altro, è anche vero che “il controllo della ammissibilità dell’opposizione da parte del GIP assume un contenuto eminentemente formale” (nel senso che l’indicazione delle indagini suppletive determina l’insorgere di un obbligo da parte del GIP di instaurazione del procedimento camerale).
Ne consegue – prosegue il Tribunale – “che, in assenza di sostanziale responsabilità in capo alla persona offesa, l’iniziativa di quest’ultima trasmoda dal concorrere indirettamente nella tutela della obbligatorietà dell’azione penale per travalicare i confini di un’azione meramente emulativa che non può trovare tutela nell’ordinamento giuridico“.
Ciò, a maggior ragione, “laddove si consideri che un’opposizione alla archiviazione può anche essere formulata dalla persona offesa senza la assistenza di un avvocato, la cui presenza – laddove fosse invece prevista come obbligatoria – potrebbe comunque costituire un qualche presidio di “serietà giuridica” dell’iniziativa“.
Nel nostro ordinamento – conclude l’ordinanza – dovrebbe valere il “principio per cui alla affermazione di un diritto deve necessariamente correlarsi una posizione di responsabilità in capo al titolare di quel diritto: la mancata previsione, quindi, di una responsabilità in capo alla persona offesa che introduca il procedimento di opposizione si traduce, allora, in una evidente asimmetria di trattamento con l’indagato che, a sua volta, determina una violazione dell’art. 3 Cost.“.