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Alle Sezioni Unite una questione in tema di impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell’elenco D.G.S.I.A. (ma comunque presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine)

Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 9 ottobre 2025, n. 33741
Presidente Santalucia, Relatore Russo

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, nel sistema dell’art. 87-bis c. 7 d. lgs. 150/2022, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione“.

Sul tema segnaliamo che, con ordinanza del 1° settembre, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs., n. 150 del 2022 – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo PEC (posta elettronica certificata) diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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