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Il Tribunale di Novara si pronuncia sulla applicabilità dell’art. 384 c.p. alla persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia (autrice di falsa testimonianza)

Tribunale di Novara, Sez. penale, 29 ottobre 2025
Giudice dott. Farinon

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui il Tribunale di Novara si è pronunciato sui presupposti per l’applicazione della scusante di cui all’art. 384 c.p. alla persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia – autrice di falsa testimonianza – e sul rapporto con la facoltà di astensione di cui all’art. 199 c.p.p.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il Tribunale ha osservato come “la scusante in questione sia applicabile ai casi in cui, nel momento dell’assunzione della sua testimonianza, la persona offesa sia una prossima congiunta dell’imputato o comunque intrattenga con lo stesso una convivenza more uxorio ed emerga la sussistenza di un legame affettivo con l’accusato“.

Al contrario, “l’esimente di cui all’art. 384 co. 1 c.p. non potrà, di regola, essere invocata dalla vittima che abbia sollecitato l’azione dell’Autorità giudiziaria, sporgendo denuncia o querela. In tal caso, come osservato dalla Corte costituzionale, non è ravvisabile quel conflitto interiore che giustifica l’eccezione all’obbligo di deporre. Poiché, tuttavia, quest’ultima ha una portata più ristretta rispetto a quella dell’area di non rimproverabilità del fatto antigiuridico, dovrà essere vagliata, sia pur con particolare cautela, l’ipotesi in cui la persona offesa, specialmente se escussa dopo un lasso di tempo apprezzabile dalla denuncia/querela, abbia nelle more preso le distanze dalla propria precedente decisione di denunciare, manifestando nell’attualità chiari segnali di disagio a fronte dell’obbligo testimoniale, ove il disagio sia correlato ad un legame sentimentale con l’accusato“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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