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Approvata definitivamente la proposta sull’introduzione del reato di “femminicidio”

Segnaliamo ai lettori l’approvazione definitiva, da parte della Camera dei Deputati, della proposta di legge avente ad oggetto l’introduzione del reato di “femminicidio” (A.C. 2528, già approvata dal Senato a luglio con denominazione A.S. 1433).

Questo il testo del nuovo art. 577-bis c.p. (Femminicidio):

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.

Il testo interviene anche in tema di:

– maltrattamenti in famiglia, estendendo il novero dei soggetti passivi, introducendo una nuova circostanza aggravante qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p. e prevedendo l’applicazione della confisca obbligatoria (art. 572-bis c.p.) dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato ex art. 572 c.p.;

– circostanze aggravanti, introducendo nuove ipotesi per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.;

– relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, prevedendo l’annuale presentazione alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia;

– codice di procedura penale, apportando una serie di importanti modifiche (su cui si rinvia al testo dell’art. 3 del provvedimento), tra cui novità in tema di competenza del tribunale in composizione monocratica, informazioni da dare alla persona offesa, durata delle intercettazioni, misure cautelari, patteggiamento, diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, regole per l’esame testimoniale (al fine di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria).

– tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva;

– ordinamento penitenziario;

Redazione Giurisprudenza Penale

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