Impossibilità da parte del difensore d’ufficio di nominare un consulente tecnico, se non a proprie spese (processo Regeni): depositata la sentenza della Corte costituzionale

Corte costituzionale, 30 gennaio 2026, n. 12
Presidente Amoroso, Relatore San Giorgio
Come avevamo anticipato, la Corte di Assise di Roma – nel processo Regeni – aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 225 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 102 e 107 comma 3 lett. d) del d.P.R. 30/5/2002, n. 115, laddove consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107, che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420 bis., comma 3, del codice di procedura penale, nell’ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1 C.A.T., per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 della Costituzione.
Con la sentenza n. 12/2026, la Corte costituzionale ha ritenuto la questione fondata dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».
***
Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:
GIUDIZIO IN ASSENZA DI CUI ALLA SENTENZA NUMERO 192 DEL 2023 (PROCESSO REGENI) E COMPENSO PER IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
Con la sentenza numero 12, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per la eccezionale ipotesi introdotta dalla sentenza della stessa Corte numero 192 del 2023 non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 83 del testo unico delle spese di giustizia per l’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio.
Tale eccezionale ipotesi è quella in cui si proceda in assenza per uno dei delitti previsti dall’articolo 1 della Convenzione di New York contro la tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito del dibattimento apertosi per effetto della citata sentenza numero 192 del 2023, nel quale, nella perdurante assenza degli imputati, si procede contro gli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano ai quali è contestato il sequestro, e quanto ad uno di essi, le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni. Il Collegio aveva disposto una perizia avente ad oggetto la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio. I difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato, eccependo, nel contempo, l’illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in assenza di cui si tratta, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato.
La Consulta ha, anzitutto, ribadito la rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale.
Quando l’accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze il consulente tecnico è «parte integrante dell’ufficio di difesa», sicché ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
Nella sentenza si sottolinea che tale esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compreso quello di farsi assistere da un esperto.
Diverso, però, è il caso, sopra descritto, esaminato dalla Corte, in cui si procede in assenza in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato.
In tale eccezionale ipotesi, mancando una rinuncia dell’accusato a esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, il principio di effettività della difesa rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla sua assenza, sollevando il difensore d’ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall’onere economico derivante dalla nomina di un consulente.
Il rilevato vulnus costituzionale, osserva la sentenza, deve essere sanato con la introduzione di una ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità per lo stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. Il dato normativo idoneo a colmare la rilevata lacuna è stato individuato nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’articolo 117, del testo unico spese di giustizia.
Roma, 30 gennaio 2026







