Decreto sicurezza: lo schema di decreto-legge (fermo preventivo e nuovo registro per i fatti commessi in presenza di cause di giustificazione)

Come riportato dai principali organi di stampa, il Consiglio dei Ministri di ieri, 5 febbraio 2026, ha approvato:
– un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;
– un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
***
Tra le numerose novità, segnaliamo quella – contenuta nel decreto-legge – in tema di “annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione“.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia – si legge nella scheda di sintesi pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia – il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia (articolo 13) – del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro (articolo 12).
Si interviene anche in tema di cd. “fermo preventivo“, prevedendo la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici – e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia – persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche.







