Divieto di concedere per una seconda volta la messa alla prova: depositata la sentenza della Corte costituzionale

Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 30
Presidente Amoroso, Relatore Pitruzzella
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis c. 4 c.p. sollevate dal Tribunale di Firenze «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento».
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:
NON È ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI CONCEDERE PER UNA SECONDA VOLTA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Con la sentenza numero 30, depositata oggi, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze sul divieto di concedere per una seconda volta la messa alla prova degli adulti (art. 168-bis, quarto comma, cod. pen.).
Anzitutto, tale divieto non vìola la presunzione d’innocenza, tutelata dall’articolo 27, secondo comma, della Costituzione e, per il tramite dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), in quanto non si riconnette «a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza», ma a una scelta discrezionale del legislatore «di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo mediante un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori».
Inoltre, la scelta legislativa, nel delimitare «l’àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità», non determina alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla messa alla prova dei minori, contraddistinta da una funzione essenzialmente rieducativa e di reinserimento, e alle altre eterogenee fattispecie evocate dal rimettente, che presuppongono una pronuncia di condanna (patteggiamento, decreto penale di condanna, misure alternative, sospensione condizionale) o hanno un differente e peculiare àmbito di operatività (oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie).
La disciplina censurata non lede neppure il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). L’imposizione di limiti e condizioni rappresenta un «contrappeso tutt’altro che irragionevole e sproporzionato» della natura spiccatamente premiale della messa alla prova.
La limitazione, in particolare, salvaguarda «l’autentica vocazione risocializzante» di un istituto che «chiama in causa non solo la necessaria collaborazione dell’interessato, ma anche il cospicuo impegno dello Stato nell’apprestare un programma di trattamento calibrato sulle esigenze del singolo».
Infine, il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova è funzionale alla salvaguardia della complessiva compatibilità costituzionale dell’istituto, che non mira soltanto a ridurre i procedimenti pendenti, ma persegue «molteplici e complesse funzioni».
Roma, 17 marzo 2026





