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Oltraggio a pubblico ufficiale, estinzione del reato mediante riparazione del danno “prima del giudizio” e riqualificazione operata in sentenza

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 marzo 2026 (ud. 12 febbraio 2026), n. 9432
Presidente Fidelbo, Relatore Di Giovine

Segnaliamo ai lettori, in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di art. 341-bis, comma 4, cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’estinzione a seguito di risarcimento, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, provvedere al risarcimento nei termini previsti dalla disposizione citata, con la conseguenza che, in caso contrario, il diritto alla dichiarazione di estinzione del delitto di oltraggio resta precluso ove il giudice provveda di ufficio – con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado o nei gradi successivi -, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione della disposizione in oggetto“.

Si tratta di un principio affermato in una vicenda in cui la Corte di appello aveva condannato l’imputata per oltraggio a pubblico ufficiale – a fronte di una iniziale contestazione di violenza o minaccia a pubblico ufficiale – e in cui l’imputata, solo a seguito della sentenza di secondo grado, aveva provveduto ad inviare all’ente di appartenenza e al soggetto direttamente interessato una lettera di scuse e un risarcimento economico.

Tuttavia, stabilendo l’art. 341-bis c. 4 c.p. che il reato è estinto solo “ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno” – eventualità impossibile, posto che la riqualificazione si era verificata in appello – la ricorrente aveva chiesto, mediante ricorso per Cassazione, l’operatività di tale disposizione in sede di legittimità.

La Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso osservando come “l’art. 341-bis, comma 4, cod. pen. non sia applicabile al caso in oggetto né in modo diretto, ostandovi il dato letterale, né in via analogica, poiché dell’analogia mancano i presupposti, e cioè l’eadem ratio e, prima ancora, una lacuna“.

Quanto al “limite cronologico” alla possibilità di ricorrere a tale strumento “prima del giudizio“, la Corte ha applicato orientamenti giurisprudenziali tipici dell’oblazione – ritenuta una “situazione assimilabile a quella in oggetto” – affermando che “nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda d’ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio“.

Tale principio – conclude la Corte – vale anche nel caso di specie: “il mutamento della qualifica giuridica del fatto in oltraggio era prevedibile e ben poteva ritenersi che la difesa fosse, dunque, tenuta a prevederlo; ciò nondimeno, la riqualificazione in oltraggio non fu sollecitata al Giudice di primo grado, né fu per tempo disposto il risarcimento“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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