Può il giudice “riavvolgere il tempo”? L’inammissibilità della sospensione tardiva ma retroattiva del termine per la consegna in un procedimento MAE
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 5 – ISSN 2499-846X
di Nicola Canestrini e Irene Iannelli

Il contributo affronta una recente vicenda processuale nella quale la Corte d’appello adita, investita di richiesta di scarcerazione per intervenuta scadenza del termine di consegna ex art. 23, comma 1, l. 22 aprile 2005, n. 69, ha rigettato l’istanza disponendo, contestualmente, la sospensione del medesimo termine, già spirato il giorno precedente.
La Corte di Cassazione, VI Sezione penale, ha riconosciuto in motivazione la fondatezza dei rilievi difensivi, dichiarando tuttavia inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’avvenuta consegna della persona richiesta.
Il caso sollecita una riflessione sulla perentorietà dei termini posti a presidio della libertà personale, sui limiti del concetto di forza maggiore e sull’effettività della tutela giurisdizionale a fronte di una detenzione protrattasi sine titulo.
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Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Canestrini – I. Iannelli, Può il giudice “riavvolgere il tempo”? L’inammissibilità della sospensione tardiva ma retroattiva del termine per la consegna in un procedimento MAE, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 5






