ARTICOLIDIRITTO PENALE

Il testo del disegno di legge in tema di “uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione” (occultamento del volto)

Segnaliamo ai lettori i testo del disegno di legge in tema di “Modifiche all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di divieto dell’uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione dell’articolo 612-ter.1 del codice penale e modifiche agli articoli 6 e 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all’occultamento del volto”.

La proposta interviene su più fronti.

Si modifica l’attuale versione dell’art. 5 Legge 22 maggio 1975, n. 152 eliminando il riferimento ai “giustificati motivi” che consentono l’occultamento del volto, trattandosi di formulazione che – si legge nella proposta – «ha nel tempo gene­rato incertezze interpretative, rimettendo alla valutazione caso per caso dell’autorità giu­diziaria e delle Forze dell’ordine l’indivi­duazione delle situazioni legittimanti, con il rischio determi­nare applicazioni disomogenee sul territo­rio nazionale».

Al fine di «eliminare queste ambiguità, chiarendo in modo espresso e inequivocabile l’ambito del divieto e le relative eccezioni», la proposta espunge il riferimento ai giusti­ficati motivi, «vietando espressamente anche gli indumenti o gli accessori di qual­siasi tipo di origine etnica, culturale o reli­giosa, e indicando in modo chiaro e inequi­vocabile i casi di esclusione del divieto» (si stabilisce che «il divieto non si applica nei luoghi di culto, nei casi in cui l’occultamento del viso è necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l’uso del casco è previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento»).

Si interviene poi sul codice penale introducendo l’art. 612-ter.1 (rubricato “costrizione all’occultamento del volto”), secondo cui «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000».

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Se il reato è commesso a danno di un minore o da uno dei genitori di un minore a danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.

Da ultimo, si prevede quale causa ostativa per l’ottenimento della cittadinanza italiana la condanna per il reato di cui all’ art. 612-ter.1, consi­derato quale «palese atteggiamento in contra­ sto con il percorso di integrazione nella no­stra comunità».

Redazione Giurisprudenza Penale

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