Sospensione della prescrizione e reati commessi tra agosto 2017 e dicembre 2019: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 38/2026)

Corte costituzionale, 23 marzo 2026, sentenza n. 38
Presidente Amoroso, Relatore Viganò
Come avevamo anticipato, la Corte di Appello di Lecce aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost., con riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” (Sezioni Unite 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989), consentono l’interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, mentre, invece, dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati.
Con la sentenza allegata la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate.
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:
PRESCRIZIONE DEL REATO: LA RIFORMA DEL 2017 RESTA APPLICABILE AI FATTI COMMESSI TRA AGOSTO 2017 E DICEMBRE 2019
Non è in contrasto con il principio di legalità né con il principio di ragionevolezza l’interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui il regime della prescrizione risultante dalla legge numero 103 del 2017 continua ancor oggi ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e l’entrata in vigore della legge numero 3 del 2019 (1° gennaio 2020).
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 38, depositata oggi, con la quale sono state dichiarate non fondate le relative questioni, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.
La riforma del 2017 ha previsto che, dopo una condanna in primo grado, la prescrizione del reato rimane sospesa per un anno e mezzo durante il giudizio di appello, e per un altro anno e mezzo durante il giudizio di cassazione.
Due successive riforme, intervenute nel 2019 e nel 2021, hanno invece previsto che la prescrizione resta definitivamente sospesa, o comunque cessa di decorrere, dopo che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, anche se di assoluzione.
Era però sorto il dubbio, in giurisprudenza, se la legge numero 134 del 2021, che ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta nel 2017, avesse determinato la riespansione del regime prescrizionale previgente, stabilito dalla legge “ex Cirielli” del 2005, che non prevedeva alcuna causa di sospensione connessa alla sentenza di primo grado.
Le Sezioni unite della Cassazione, nel 2025, hanno però affermato che quell’abrogazione non ha effetto retroattivo, cosicché resta fermo il regime di sospensione introdotto dalla legge numero 103 del 2017 per tutti i reati commessi sotto il suo vigore.
Con la pronuncia pubblicata oggi, la Corte costituzionale ha escluso che la sentenza delle Sezioni unite abbia compiuto un’interpretazione incompatibile con la lettera della legge e, per tale ragione, in contrasto con il principio di legalità in materia penale.
Inoltre, ha escluso che con tale interpretazione sia stato violato il principio della retroattività della legge più favorevole per l’imputato. Infatti, né la legge del 2019, né quella del 2021 sono più favorevoli di quella del 2017: mentre quest’ultima si limitava a sospendere il corso della prescrizione per periodi limitati e dopo una sentenza di condanna, le leggi successive stabiliscono la definitiva sospensione, o comunque – nel caso della legge del 2021 – la definitiva cessazione del corso della prescrizione una volta che sia stata pronunciata una sentenza di primo grado, tanto di condanna quanto di assoluzione. La disciplina del 2017, pertanto, dovrà continuare ad applicarsi ai fatti commessi sotto il suo vigore, in quanto legge più favorevole rispetto a quelle successive.
Roma, 23 marzo 2026






