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Open Arms: depositate le motivazioni della Cassazione

Cassazione Penale, Sez. V, 5 maggio 2026, n. 16148
Presidente Vessichelli, Relatore Francolini

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico e giuridico della vicenda (relativa al cd. caso Open Arms), la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Palermo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha assolto – con la formula “perché il fatto non sussiste” – il Ministro Matteo Salvini dalla contestazione del reato di cui all’art. 605 comma 1, comma 2 n. 2) e comma 3 c.p., per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, privato della libertà personale 147 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019.

In punto di diritto – con riferimento alla sussistenza del reato di sequestro di persona – secondo la Corte «quel che non è stato consentito a coloro che erano a bordo della nave è stata una condotta determinata – rappresentata dallo sbarco su suolo italiano – ma non ha avuto luogo una limitazione della libertà di locomozione».

Risulta che ai migranti – si legge nella sentenza – «sia stato impedito l’ingresso nel porto e lo sbarco; tuttavia, a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana, e segnatamente dal Ministro dell’Interno, di far rotta in altra direzione, in quanto era stato indicato dal Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all’atto dei salvataggi) un porto per sbarcare. È utile osservare che il Regno di Spagna – il quale, come appena esposto, aveva indicato un POS – non è uno Stato in cui sussisteva un ragionevole rischio, per i migranti, di subire un pregiudizio alla propria vita, alla libertà, ovvero all’integrità psicofisica; con la conseguenza che non si apprezza in alcun modo, nelle decisioni assunte, una coazione che limitasse la libertà di determinazione nella scelta di una rotta alternativa».

Redazione Giurisprudenza Penale

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