ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Doppio binario tributario e responsabilità 231: l’art. 21-ter d.lgs. 74/2000 può condurre all’integrale assorbimento della sanzione dell’ente

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, visto all’archiviazione, 30 giugno 2026
Procuratore Generale sostituto Angelo Renna

Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui la Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano ha apposto il visto al decreto di archiviazione di un procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente ex d. lgs. 231/2001, affrontando il tema del doppio binario sanzionatorio tributario e 231 e della possibilità che il meccanismo compensativo previsto dall’art. 21-ter d.lgs. 74/2000 conduca sino all’integrale assorbimento della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Il provvedimento muove dalla considerazione che «la progressiva trasformazione del ne bis in idem da garanzia essenzialmente processuale a garanzia sostanziale conduce inevitabilmente al principio che costituisce oggi il vero fulcro della questione in esame: il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria».

Il nuovo art. 21-ter d.lgs. 74/2000 – osserva la Procura Generale – «costituisce una delle principali innovazioni introdotte dal d.lgs. 87/2024» e introduce «una vera e propria clausola compensativa destinata a consentire la costruzione di una risposta sanzionatoria complessivamente proporzionata», mediante la formazione di uno «spazio sanzionatorio residuo» entro il quale deve operare il giudice.

Quanto alla possibilità di eliminare integralmente la seconda sanzione, si legge che «il verbo “ridurre” non implica necessariamente la sopravvivenza di una quota minima incomprimibile della sanzione residua, potendosi arrivare a “ridurre a zero” la sanzione». Pertanto, «quando il complessivo carico afflittivo già derivante dalla prima sanzione e dalle ulteriori conseguenze giuridiche del fatto risulti sufficiente a soddisfare le esigenze perseguite dall’ordinamento, la riduzione prevista dall’art. 21-ter può legittimamente condurre all’integrale assorbimento della sanzione successiva».

Nel caso concreto, il provvedimento valorizza, oltre all’integrale definizione della posizione tributaria, le condotte riparatorie e organizzative poste in essere dall’ente, tra cui «l’internalizzazione di centinaia di lavoratori, la cessazione dei rapporti di lavoro con i fornitori coinvolti nelle contestazioni, l’adozione di nuove procedure di selezione e monitoraggio dei fornitori, l’aggiornamento del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e il rafforzamento dei sistemi di controllo interno».

Tali interventi – osserva la Procura Generale – «rappresentano interventi pienamente idonei a realizzare le finalità preventive e rieducative proprie del c.d. “sistema 231”», con la conseguenza che «l’applicazione di un’ulteriore sanzione ex d.lgs. 231/2001 non aggiungerebbe alcun apprezzabile effetto preventivo o rieducativo, ma determinerebbe esclusivamente un ingiustificato incremento dell’afflittività complessiva».

Ne consegue che «lo spazio sanzionatorio residuo deve ritenersi integralmente esaurito» e che la riduzione prevista dall’art. 21-ter «può e deve operare nella sua massima estensione, sino all’integrale assorbimento della sanzione amministrativa dipendente da reato astrattamente applicabile ai sensi del d.lgs. 231/2001».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com