Estradizione e giusto processo: la sentenza della Cassazione nei confronti di Carla Zambelli

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 giugno 2026 (ud. 22 maggio 2026), n. 21634
Presidente De Amicis, Relatore Tripiccione
Segnaliamo ai lettori la decisione, con riferimento al cd. caso Zambelli, la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione, annullando senza rinvio la decisione della Corte di Appello di Roma – che aveva, invece, pronunciato sentenza favorevole all’estradizione – ha affermato che «è ostativa alla consegna l’assenza di una effettiva tutela, da parte dello Stato richiedente, della garanzia della imparzialità del giudice sotto il profilo oggettivo, dal momento che la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali».
La regola dell’imparzialità del giudice – si legge nella sentenza – «è sancita anche nelle Convenzioni e nelle Carte europee dei diritti, in quanto l’art. 6, par. 1, CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale; e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto all’esame della causa da parte di un giudice “indipendente e imparziale, precostituito per legge”».
Ritiene questa Suprema Corte – prosegue il collegio – «che, sulla base dell’esame delle allegazioni difensive e del contenuto degli atti trasmessi dallo Stato richiedente, sono emersi plurimi elementi idonei a far dubitare dell’imparzialità, sotto il profilo oggettivo, del Tribunale che ha pronunziato la condanna della ricorrente. Ciò in ragione della duplice veste assunta da uno dei magistrati quale componente del collegio giudicante e quale persona danneggiata da uno dei reati ascritti alla ricorrente, nonché del cumulo di funzioni giudiziarie da costui svolte nel procedimento penale brasiliano».
Quanto, in particolare, a questo secondo profilo, «risulta dagli atti trasmessi che il magistrato è stato designato quale relatore del procedimento penale a carico dell’estradanda; in tale veste, egli ha partecipato alla decisione delle questioni preliminari, ivi compresa quella relativa alla sua incompatibilità, nonché alla decisione di condanna della ricorrente in ordine ai reati ascritti e a quella che ha disposto la perdita immediata del mandato parlamentare della persona richiesta; il medesimo Giudice ha, inoltre, emesso il mandato di arresto a carico, ha redatto la richiesta di estradizione ed ha fornito informazioni in merito all’Istituto penitenziario ove avrebbe dovuto essere reclusa la ricorrente».
In conclusione, «ritiene la Corte che, in presenza dei plurimi ed evidenti indici sintomatici di una carenza di imparzialità oggettiva del Giudice, le modalità di svolgimento del procedimento penale hanno, di fatto, determinato una macroscopica violazione del diritto di difesa: violazione che non può considerarsi bilanciata dalla presenza di un rimedio interno a tutela della imparzialità del giudice in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta in cui si è scelto di esaminare la questione della dedotta carenza di imparzialità del magistrato, introdotta nel contraddittorio processuale dal coimputato e nota a tutti i componenti del Collegio giudicante, ma risolta in termini prettamente formali, così, di fatto, assicurando una tutela solo labiale, ma non sostanziale, delle comuni garanzie difensive della ricorrente e del coimputato (che l’aveva preliminarmente dedotta)».
Ciò che rileva, infatti, nei rapporti di cooperazione internazionale, «non è tanto la presenza nello Stato richiedente di garanzie attinenti al giusto processo identiche a quelle assicurate dall’ordinamento italiano, quanto, piuttosto, che detto Stato rispetti effettivamente il nucleo incomprimibile dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall’art. 6 CEDU, al quale si richiama direttamente l’art. 111 Cost.»





