ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOMisure cautelari

Violenza sessuale e misure cautelari: il provvedimento del Tribunale del riesame di Torino in un recente caso di cronaca

Tribunale di Torino, Sezione del Riesame, Ordinanza, 14 settembre 2026
Presidente dott. Ferrero, Relatore dott. Vitelli

Segnaliamo ai lettori – in considerazione dell’interesse mediatico dalla vicenda (relativa ai provvedimenti in punto di misure cautelari assunti nell’ambito di un procedimento per violenza sessuale pendente presso la Procura di Torino) – l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino, Sezione del Riesame, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla p.g. (disposta dal GIP) con la misura cautelare custodiale.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto non sussistente il pericolo di fuga richiamando la “rigorosa e condivisibile interpretazione che la giurisprudenza della Corte di Cassazione fornisce, che richiede che lo stesso sia fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento: le condizioni dell’attuale indagato, che risulta avere un permesso di soggiorno per protezione speciale e una lecita attività lavorativa, vanno in segno contrario a tale prognosi cautelare e, peraltro, non risultano violazioni in essere alla misura in corso dell’obbligo di firma, ciò ad ulteriore conferma postuma di una sufficiente stabilità dell’indagato sul territorio nazionale“.

Emerge invece – prosegue l’ordinanza – “consistente e, per certi versi allarmante, il pericolo di recidiva rispetto a delitti della stessa tipologia“, essendosi in presenza di un soggetto che “pochi minuti prima del palpeggiamento a danno della minore aveva molestato sessualmente anche una cliente adulta, palpandole più volte il sedere e mimando un atto sessuale: tutto ciò a fronte dell’evidente contrarietà della donna che cercava di allontanarlo“.

Nel disporre le misure cautelari – si legge nel provvedimento – “il giudice, ai sensi del I comma dell’art. 275 c.p.p., deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Proprio la serialità degli abusi sessuali, perpetrati a danno di due clienti (una infraquattordicenne), sfruttando il suo ruolo di dipendente del mini-market, pone l’esigenza di una misura detentiva che impedisca in questa prima fase cautelare, da un lato, la ripresa dell’attività lavorativa e, dall’altro, liberi spostamenti sul territorio che possano portare l’indagato a compiere condotte analoghe di abuso sessuale nuovamente sopraffatto da queste incontrollate pulsioni sessuali“.

Ad avviso del Tribunale, “proprio tali ultime considerazioni relative all’idoneità in concreto della misura da applicare (impedire la ripresa lavorativa in quello e/o in altri contesti lavorativi similari e una libera circolazione sul territorio), unitamente ai primi segni di ravvedimento dell’indagato valorizzati dal g.i.p. (sebbene ancora prematuri data l’estrema vicinanza dei fatti e la possibilità che non siano ancora genuini ma strumentali), inducono a ritenere idonea una misura detentiva domiciliare: nel contempo, però, a considerare inadeguata in concreto la misura non detentiva dell’obbligo di firma decisa in prima istanza“.

La difesa – continua il Tribunale di Torino – “valorizza come fatto dissuasivo rispetto al ripetersi di condotte analoghe a quelle per cui si procede anche la gogna mediatica subita in questi giorni dall’indagato“.

Con riferimento a tale aspetto, il Tribunale evidenzia che, “a parte la considerazione per cui la difesa valorizza l’effetto dissuasivo e special/preventivo correlandolo, non solo alla minaccia di una sanzione penale all’esito di un regolare procedimento, ma in particolare a giudizi sommari figli dei sempre più pervasivi e potenti processi mediatici, il presente procedimento (con una prima esperienza carceraria) e il clamore pubblico possono favorire un’iniziale presa di coscienza del disvalore dei fatti, qualitativamente sostenuta magari da un percorso psicologico come dedotto dalla difesa. Anche sotto questi profili la misura cautelare detentiva privata può risultare, dunque, idonea: tali effetti dissuasivi non possono però giustificare, in questa prima fase e in difetto di un domicilio idoneo, una misura non detentiva (quale quella in essere) che non ha alcuna capacità concreta di fronteggiare il pericolo di ripetersi di fatti di reato così odiosi, animati peraltro da impulsi che si sono palesati come ripetuti e incontrollati“.

Emerge, quindi, come “importante criticità fattuale la circostanza che né al momento della decisione del giudice cautelare di prime cure, né allo stato, l’indagato ha un idoneo domicilio dove far insistere tale meno gravosa (rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero) misura cautelare. Tenuto conto di tutto questo e della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare custodiale in relazione ai delitti di cui all’art. 609 bis c.p. (art. 275 comma 3 ult. parte), è dunque necessario allo stato applicare la misura cautelare inframuraria“.

Il Tribunale conclude sottolineando come, “dalla lettura ragionata dell’iter motivazionale in parola emerga però una considerazione di fondo che vale la pena rimarcare conclusivamente e in estrema sintesi, proprio alla luce del grande interesse e clamore pubblici che la prima decisione oggi impugnata ha suscitato. Nella complessa operazione che porta alla decisione che il giudice cautelare deve assumere in brevissimo termine, vengono in rilievo principi giuridici di cui lo stesso si fa e deve farsi responsabilmente carico senza sbilanciarsi in un senso e nell’altro: come detto, l’idoneità in concreto della misura cautelare a tutela delle vittime attuali e potenziali ma anche il minor sacrificio necessario per la libertà dell’indagato. Questo delicato bilanciamento, già di per sé difficile, sovente si scontra con realtà fattuali problematiche come nel caso di specie dove, come visto, l’indagato non aveva, né ha, un domicilio idoneo in relazione al quale realizzare una soluzione di equo contemperamento“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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