ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALE

Risponde di corruzione il consigliere comunale che offre il proprio voto in cambio di un’utilità non dovuta – Cass. Pen. 29789/2013

Cass. Pen., Sez. VI, 11 luglio 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 29789
Presidente De Roberto, Relatore Capozzi

Depositata l’11 luglio scorso la sentenza num. 29789 del 2013 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione in tema di corruzione.
La pronuncia trae origine da una vicenda di corruzione che aveva visto l’imputato condannato a seguito di un giudizio abbreviato per il delitto di corruzione propria perchè, quale consigliere comunale di minoranza di un comune, e al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio – consistente nel voto favorevole alla adozione di una delibera consiliare prima di revoca di una precedente delibera sfavorevole e poi di adozione di una delibera favorevole all’aumento di cubatura ammissibile nell’area di proprietà di un’altra società – riceveva dal proprietario della citata società la promessa di un’utilità non dovuta consistente nell’offerta di aiutarlo in una progressione in carriera presso l’agenzia municipalizzata dove lavorava come operaio di terzo livello.
La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi proposti dall’imputato e ha affermato, quanto alla natura di “utilità” della prestazione promessa al ricorrente pubblico ufficiale, che secondo questa Corte in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ai fini dell’accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di “altra utilità” non vada circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico ufficiale, e quindi anche qualsiasi prestazione di fare o non fare; allo stesso proposito è stato affermato che nella nozione rientrano tutti quel vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette; cosicchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto rientrare nella nozione di utilità l’interessamento promesso in ordine all’avanzamento lavorativo o la diversa collocazione cui mirava il ricorrente.
In secondo luogo, si è esclusa la diversa sussumibilità del fatto nell’ambito della non prevista, all’epoca, ipotesi di traffico di influenze: infatti, il delitto di cui all’art. 346 bis c.p., così come introdotto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, è fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto – come nella specie – paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato (v. Sez. 6^ sent. N. 11808 del 11.2.2013, rv 254442, imputato Colosimo). Di tanto è espressiva la clausola di esclusione posta all’art. 346 bis c.p., comma 1, che definisce il rapporto della fattispecie con quelle corruttive di cui agli artt. 319 e 319bls c.p., ponendo la condotta dei due soggetti attivi del traffico di influenze illecite – il “mediatore” ed il “compratore di influenze” – prima ed al di fuori del patto corruttivo, assumendo detta condotta autonomo rilievo penale in ragione di una soglia anticipata di tutela voluta dal legislatore; la Corte territoriale ha quindi correttamente escluso potersi trattare di traffico di influenze, rilevando che la promessa dell’intervento costituiva la controprestazione nei confronti del pubblico ufficiale che aveva fatto mercimonio del proprio voto.
Infine, la Suprema Corte, quanto agli elementi costitutivi del reato, ha avuto modo di affermare che rientrano nello schema concettuale degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all’art. 319 c.p., comma 1, la dazione e la promessa di denaro e altre utilità effettuate nei confronti di consiglieri comunali affinchè costoro, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e precostituito (Sez. 6, Sentenza n. 2841 del 03/06/1987Rv. 177779 Imputato: PRIORINI.)
Infine, in relazione all’esercizio della pubblica funzione legislativa, è stato affermato che può ipotizzarsi il mercanteggiamento della funzione, qualora venga concretamente in rilievo che la scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta vantazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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