ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Alle Sezioni Unite la questione sull’individuazione del giudice cui trasmettere gli atti

Illustriamo brevemente una delle prossime questioni su cui si pronunceranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il 30 aprile scorso, con l’ordinanza numero 21045 (clicca qui per scaricarla) la quinta sezione penale della Suprema Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
“Se, nel caso in cui il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, la Corte di cassazione debba annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen”
La questione dell’individuazione del giudice cui trasmettere gli atti è stata fino ad ora risolta dalla giurisprudenza con esiti differenti.
Secondo un primo orientamento,  quando il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato, ai fini della pur disposta conferma delle statuizioni civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (Sez. 3, n. 26863 del 06/06/2012, Lovaglio, Rv. 254054, che richiama Sez. 3, n. 15653 del 27/02/2008, Colombo, Rv. 239865; Sez. 5, n. 14522 del 24/03/2009, Petrilli, Rv. 243343; Sez. 5, n. 42135 del 15/07/2011, Roccheggiani, Rv. 251707).
Secondo un diverso orientamento (Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973, con riferimento ad un caso, nel quale alcuni reati erano stati ritenuti estinti per prescrizione dal giudice di secondo grado, mentre per un solo reato la causa estintiva si era perfezionata in epoca successiva alla sentenza d’appello, ha annullato, per ritenuti vizi motivazionali, la decisione sulle statuizioni civili -correlate a tutti i reati contestati – e ha rinviato al giudice civile, richiamando un brano della motivazione di Sez. 5, n. 9399 del 05/02/2007 – dep. 06/03/2007, Palazzi, Rv. 235843. Quest’ultima, pur riferendosi ad un caso nel quale la prescrizione era maturata successivamente alla decisione di secondo grado, ha ritenuto che, nella ipotesi in cui la Corte di cassazione, in presenza di un vizio di motivazione che determinerebbe annullamento con rinvio, sia tuttavia tenuta, rilevando la prescrizione, a emettere sentenza di annullamento senza rinvio ai fini penali, debba, ciò non di meno, rinviare innanzi al giudice civile per la pronunzia sui capi civili della sentenza, precisando che detta pronunzia, in ragione del pur subordinatamente rilevato difetto di motivazione, deve essere emessa in forza di potere di cognizione che abbracci sia l’an che il quantum della domanda della parte civile.
Atteso l’indicato contrasto, la quinta sezione ha ritenuto di rimettere il ricorso, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., alle Sezioni Unite, le quali si pronunceranno il prossimo 18 luglio.

Per scaricare il testo dell’ordinanza di rimessione clicca qui

 

Redazione Giurisprudenza Penale

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