ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Sull’ astensione dei difensori nei procedimenti cautelari reali – Cass. Pen. 39871/2013

Cassazione Penale, Sez. VI, 25 settembre 2013 (ud. 11 luglio 2013), n. 39871
Presidente Serpico, Relatore De Amicis

Depositata il 25 settembre scorso la pronuncia numero 39871 della sesta sezione penale in tema di astensione dalle udienze dei difensori nei procedimenti cautelari reali, estendendo un principio pochi mesi fa affermato con riferimento ai procedimenti cautelari personali.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, non è consentita neppure nei procedimenti cautelari reali, atteso il contenuto dell’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007 e avente valore di normativa secondaria.

I giudici prendono le mosse citando una recente pronuncia a sezioni unite (con la quale si spiega il perché del temine «neppure» presente nella massima sopra citata) nella quale si era affermato che, nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, in quanto l’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati” – adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria – esclude espressamente che l’astensione possa riguardare le udienze penali “afferenti misure cautelari”  (Cass. pen. Sez. Unite, 30-05-2013, n. 26711 rv. 255346).

Evidenti ragioni di coerenza logico sistematica – osserva la Corte – unitamente al rilievo oggettivo dei dati testualmente ricavabili dal complesso delle disposizioni normative, impongono di estendere la rilevanza dal principio appena affermato anche alle situazioni ricadenti nella sfera cognitiva propria dei procedimenti reali.

Pertanto, in applicazione di tale principio è stata rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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