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In tema di legittima difesa domiciliare – Cass. Pen. 28802/2014

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Cassazione Penale, Sez. I, 3 luglio 2014 (ud. 25 febbraio 2014), n. 28802
Presidente Cortese, Relatore La Posta, P.G. Gialanella

Pronunciandosi su una vicenda analoga ad uno dei casi di scuola più abusati dalla manualistica (quello del proprietario di casa che spara al ladro per impedire il furto della propria autovettura), la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 28802, ha preso posizione in ordine alla natura giuridica della cd. legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52 commi 2 e 3 c.p. schierandosi a favore dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui si avrebbe a che fare con un’ipotesi speciale di legittima difesa e non con una scriminante autonoma.
Ben note le conseguenze derivanti dalla adesione al primo o al secondo orientamento: aderendo, infatti, all’orientamento che considera la legittima difesa domiciliare un’ipotesi speciale di legittima difesa, ai fini della sua configurabilità dovranno sussistere (oltre ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p.) anche i requisiti di cui al comma 1, con la conseguenza che il giudice dovrà sempre accertare la sussistenza del pericolo attuale, dell’offesa ingiusta e della inevitabilità della reazione difensiva.

1. Questi, in breve, i fatti: intorno alle ore 02.00 della notte ignoti si erano introdotti nell’abitazione del l’imputato e si erano portati al primo piano ove erano situate le camere da letto. Entrato in funzione il sistema di allarme, l’imputato aveva notato nel soggiorno una persona che teneva in una mano una torcia con la quale lo aveva abbagliato e nell’altra un oggetto non individuato; rientrato nella camera da letto aveva preso il fucile da caccia, regolarmente denunziato, si era portato sul balcone che da sul retro della casa dal quale aveva notato una persona che si stava impossessando della sua autovettura Mercedes; quindi aveva esploso un primo colpo di fucile – colpendo al petto la persona che alla guida dell’auto si stava dirigendo verso il cancello – poi si era portato su un altro balcone ed aveva esploso un altro colpo di fucile, come confermato dal rinvenimento dei due bossoli vuoti sui due diversi balconi.
In secondo grado la Corte di assise di appello di Brescia riformava parzialmente la decisione con la quale il Gup del Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato per omicidio volontario, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione.
Proponeva ricorso l’imputato sostenendo che ai fini dell’applicabilità della disposizione sulla legittima difesa domiciliare non sarebbe richiesto che sia in corso un’aggressione personale o ai beni, ma che sussista semplicemente un pericolo di aggressione, ossia una situazione nella quale non è esclusa la possibilità dell’aggressione, ovvero è semplicemente possibile ed è, quindi, giustificata la reazione.

2. La Corte di Cassazione ha aderito alla tesi – già sostenuta in giurisprudenza – secondo cui quella di cui all’art. 52 c. 2 e 3 sarebbe una ipotesi speciale della normale legittima difesa (di cui all’art. 52 c. 1) e, alla luce della ricostruzione delle condotte operata dai giudici di merito (secondo la quale, dopo essere entrati in casa, i malviventi si erano allontanati, dandosi alla fuga con l’autovettura del ricorrente che ha sparato nel momento in cui il pericolo di aggressione non era più attuale), ha ritenuto il motivo infondato.
Ad avviso della Corte, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza con riferimento alla configurabilità della scriminante della legittima difesa domiciliare, nel senso che le modifiche apportate all’art. 52 c.p. dalla L. n. 59 del 2006, hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri (Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, rv. 236502; Sez. 1, n. 23221 del 27/05/2010, Grande, rv. 247571).
Al momento in cui il ricorrente ha usato l’arma per sparare – scrivono i giudici – non vi era alcun pericolo di aggressione, posto che i malviventi si stavano allontanando rubando l’autovettura: non vi era alcuna aggressione in atto nei confronti dell’imputato o dei suoi familiari; inoltre – continua la Corte – per sua stessa ammissione, il ricorrente aveva preso il fucile per spaventare i ladri e, recatosi sul balcone, aveva visto che stavano prendendo la sua autovettura e si stavano allontanando; pertanto, dall’interno del balcone aveva sparato in direzione del parabrezza il colpo rivelatosi mortale. La Corte di appello, quindi, ha dato conto del fatto che allorchè l’imputato sparò, l’unico bene effettivamente aggredito era l’autovettura di cui voleva impedire il furto, mentre i ladri a bordo dell’auto stavano fuggendo e ogni aggressione doveva ritenersi ormai esaurita.
Secondo la Corte, anche il presupposto dell’assoluta necessità della reazione – anch’esso richiesto ai fini della sussistenza della legittima difesa (sia quella domiciliare sia quella ordinaria) – è stato escluso dalla Corte territoriale laddove ha sottolineato che il ricorrente, accortosi che i ladri stavano fuggendo a bordo della propria auto, invece di porre in atto la reazione estrema effettivamente realizzata, sparando ad altezza d’uomo a poco più di tre metri di distanza, avrebbe potuto porre in essere una condotta meno dannosa, quale l’esplosione di un colpo in aria a scopo intimidatorio o l’esplosione di un colpo indirizzato alle ruote dell’auto, ugualmente idonea a mettere in fuga i malviventi, compresi quelli eventualmente rimasti all’interno dell’abitazione. Al contrario, l’imputato ha scelto volontariamente di sparare al parabrezza dell’auto dal quale era chiaramente visibile – tenuto conto dell’illuminazione del faro che gli permetteva di vedere chiaramente la sagoma del guidatore – la persona che era alla guida.

3. In senso conforme v. Cass. pen. Sez. I, 21-02-2007, n. 12466 (rv. 236217) secondo cui la causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma secondo, cod. pen., così come mod. dall’art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione;
Cass. pen. Sez. I Sent., 08-03-2007, n. 16677 (rv. 236502) secondo cui in tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 cod. pen., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri;
Cass. pen. Sez. I, 27-05-2010, n. 23221 (rv. 247571) secondo cui in tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 cod. pen. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità;
Cass. pen. Sez. IV, 14-11-2013, n. 691 (rv. 257884) secondo cui la causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri.