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Le “frodi carosello” alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Milano

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Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016

La “frode carosello” può essere definita, in termini generali, come un meccanismo fraudolento dell’Iva posto in essere attraverso una serie di operazioni volte a realizzare attività economiche fittizie, al fine di ottenere crediti di imposta, ai quali corrispondono profitti anche molto elevati. In altri termini, lo scopo della frode è quello di recuperare l’Iva versata, per il tramite di una o più operazioni fittizie ed il ricorso a società di comodo (le cd. cartiere).

Tale meccanismo viene attuato mediante vari passaggi di beni o servizi, in genere all’interno del mercato dell’Unione europea, grazie ai quale l’impresa acquirente detrae l’Iva malgrado il venditore non l’abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (mero prestanome) nell’acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest’ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva – ma non la versa -mentre l’acquirente la detrae.

Il ricorso a tale sistema fraudolento è frequente tra gli imprenditori che intendono importare prodotti dall’estero per rivenderli in Italia. Tali prodotti sono sottoposti all’imposta diretta solo nel momento in cui vengono commercializzati in Italia, ed infatti la costituzione di società di comodo ha il precipuo scopo di acquistare i prodotti importati dall’imprenditore, per poi rivenderli.

Tali società, giova ribadirlo, non versano l’Iva dovuta allo Stato, in modo tale che il primo venditore avrà recuperato l’intero importo. Si assiste così alla genesi di un indebito credito d’imposta su ciascun passaggio di beni o di servizi, credito che si può tradurre poi in operazioni di riciclaggio o di investimento fittizio. Sovente accade tuttavia che tale indebito profitto si traduca, in concreto, in un’anomala riduzione del prezzo dei prodotti commercializzati. È evidente pertanto come la cd. frode carosello possa risultare pregiudizievole sia sul piano fiscale sia sul piano concorrenziale.

Gli imprenditori che ricorrono al meccanismo della frode carosello tendono a dotarsi di una copertura contabile e documentale indispensabile per porre in essere la frode e, soprattutto, per rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità delle operazioni. È chiaro infatti che tale sistema comporta notevoli difficoltà sul piano probatorio. Più la “filiera” delle società si estende, più è difficile che l’acquirente finale abbia consapevolezza della frode. Il caso più semplice (quantomeno a livello di ricostruzione storica) si registra quando la società destinataria finale acquista direttamente dalla cd. cartiera, la quale le vende i prodotti ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. La prova della frode carosello si complica, naturalmente, quando cresce il numero delle cessioni da un soggetto all’altro.

Allorché sussista la frode carosello, devono potersi individuare congiuntamente taluni elementi sintomatici della stessa. Innanzitutto, la società venditrice paga effettivamente le fatture alla cd. cartiera, per poi ricevere pagamenti delle proprie fatture dalla società destinataria finale, ma tutte le società sono riconducibili allo stesso soggetto (il quale, in sostanza, non versa l’Iva per il tramite della società di comodo). Inoltre, i pagamenti dell’imposta diretta sulle fatture sono solo apparenti, mentre i pagamenti sono tutti effettivi.

In ogni caso, la dimostrazione in giudizio di una siffatta operazione fraudolenta, comportante un illecito risparmio fiscale, risulta tutt’altro che immediata. Tale complessità probatoria si è recentemente registrata in una vicenda sottoposta al vaglio della II Sezione penale del Tribunale di Milano (sentenza 25 gennaio 2016, n. 697).

Il caso concreto sottoposto al giudizio della sez. II del Tribunale di Milano riguardava un imprenditore, legale rappresentante di due società aventi come oggetto sociale l’una la distribuzione di prodotti alimentari, l’altra la gestione di magazzini, trasporto merce e attività similari. Egli è stato citato in giudizio per rispondere sia dell’emissione sia dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lsg. 74/2000.

Le imputazioni si basavano essenzialmente sui Processi Verbali di Constatazione redatti dall’Agenzia delle Entrate. Le indagini hanno tratto origine da un sospetto credito Iva vantato da una delle società, parallelo ad una richiesta di rimborso Iva presentata dalla seconda società, relativamente al medesimo periodo d’imposta. In estrema sintesi, i fatti rilevanti riguardavano i rapporti intercorsi tra le suddette società (che indicherò con Alfa e Beta per semplicità di esposizione), da un lato, ed altre società, dall’altro lato, tutti riconducibili al medesimo schema commerciale. A monte di ciò, le due società avevano stipulato un contratto in forza del quale una si impegnava verso l’altra nel reperimento di merce particolarmente vantaggiosa nonché nella gestione delle cessioni intracomunitarie, a fronte di un cospicuo compenso mensile.

L’elevato credito Iva vantato dalle due società si è formato nell’ambito della commercializzazione di prodotti (informatici) in ambito comunitario seguendo un meccanismo riassumibile nei termini che seguono. La società Alfa acquistava (con Iva) tali prodotti da altre tre società italiane e rivendeva (senza Iva) a due società aventi sede legale in altri Paesi comunitari. Dal canto suo, seguendo uno schema del tutto sovrapponibile, la società Beta acquistava (con Iva) prodotti da una delle società italiane suddette, per poi rivenderli (senza Iva) ad altra società con sede legale in altro Paese comunitario. In sostanza, il flusso della merce partiva da aziende italiane e confluiva, attraverso le due società sottoposte a verifica (che, si rammenta, acquistavano con Iva), verso due società con sede legale nell’UE, alle quali la merce veniva rivenduta senza Iva, trattandosi di cessioni intracomunitarie. Ciò spiega l’ingente credito Iva accumulato nel tempo da parte delle società in questione. In alcuni casi, peraltro, si inseriva un ulteriore passaggio: la merce veniva acquistata da Alfa, la quale la rivendeva a Beta prima della successiva ed ulteriore alienazione alle società comunitarie sopra citate.

Lo schema degli accordi contenuti nei contratti stipulati tra le società, italiane e comunitarie, si è rivelato sempre identico. Senza analizzarne i dettagli, si deve sottolineare che le società italiane venditrici emettevano fatture verso le acquirenti (Alfa e Beta) al prezzo direttamente concordato con le società comunitarie acquirenti finali e consegnavano i beni attraverso aziende di trasporto terze a loro spese. I beni stazionavano in un deposito di Alfa, per poi essere trasportati nelle sedi delle società comunitarie a spese di queste ultime. Il pagamento dei beni avveniva sia da parte di Alfa verso le venditrici italiane, sia da parte delle acquirenti finali verso Alfa medesima. Quest’ultima emetteva poi fattura di vendita verso le acquirenti finali.

Le operazioni incriminate erano evidentemente avulse dall’ordinaria attività di Alfa. Dalle indagini è poi emerso che sia le società italiane venditrici sia le società comunitarie finali erano riconducibili alla medesima persona fisica. Si poteva comprendere pertanto la finalità prettamente economica delle operazioni in esame. A livello fiscale, come già si è sottolineato, gli acquisti effettuati dalle società venditrici italiane erano sottoposti all’iva. La successiva rivendita, in ambito comunitario, avveniva invece senza Iva. Interponendosi, tra i due gruppi di società, Alfa e Beta assumevano su di sé il debito d’imposta, che potevano poi detrarre in dichiarazione Iva eventualmente a credito, o del quale potevano chiedere il rimborso.

È emerso inoltre che le due società straniere interessate nell’operazione rivendevano la merce ad altri operatori comunitari, i quali, a loro volta, la facevano rientrare in Italia vendendola, con Iva, a cd. cartiere, che poi non versavano l’Iva ricevuta. Si è potuto quindi tratteggiare il tipico meccanismo delle frodi carosello: la cd. cartiera, dopo aver effettuato acquisti intracomunitari, emette fattura di vendita con imponibile inferiore a quello di acquisto, assumendosi di fatto il debito di imposta, omettendone tuttavia il versamento. La sentenza in esame, riprendendo le considerazioni svolte dagli accertatori, sottolinea che la frode si fonda sul fatto che l’evasione dell’Iva a monte operata dalle cd. cartiere consente di offrire ai reali destinatari della merce, anche a seguito di più passaggi fittizi, un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. L’Iva ricevuta dal cessionario finale e non versata all’Erario diventa così, a tutti gli effetti, un ricavo.

Alle società oggetto di verifica è stato attribuito così il ruolo di “filtro”, in quanto deputate a porre in essere attività commerciale economicamente simulata, frutto di cessioni concordate a monte e a valle. L’operazione sottostante le fatture incriminate è stata, in concreto, la messa a disposizione, da parte di Alfa e Beta di uno spazio di deposito affinché le società venditrici potessero farvi transitare la merce destinata alle società comunitarie. Trattasi di operazioni senz’altro diverse da quelle fatturate, sia sul piano oggettivo (poiché la prestazione non è, come appare, una compravendita), sia sul piano soggettivo, poiché la compravendita avviene in realtà tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nei documenti fiscali. Tuttavia, come ampiamente argomenta il Giudice, occorre verificare se le finalità perseguite fossero soltanto fiscali o anche di evasione fiscale e se, a monte, tale evasione possa dirsi realizzata per Alfa e Beta. Nell’ipotesi sottoposta all’esame del Tribunale, infatti, si è ritenuto che non sia stata raggiunta la piena prova di ciò.

Innanzitutto, il credito Iva accumulato dalle società non mirava a compensare indebitamente eventuali debiti della stessa natura fiscale, poiché dall’istruttoria dibattimentale è emerso che esse rimanevano per lo più a credito verso l’Erario, al quale chiedevano poi il rimborso. In altri termini, il loro intervento nel circuito commerciale in parola non ha fatto altro che spostare il credito d’imposta da una società all’altra, senza alcun danno per l’amministrazione finanziaria. Esse hanno pagato l’Iva alle venditrici italiane, le quali l’hanno a loro volta versata all’Erario o compensata con l’Iva a credito per proprie forniture.

Inoltre – ed è questo il fulcro della motivazione della sentenza di assoluzione – non risulta provato che le società fossero davvero consapevoli di tutto il circuito seguito dalla merce e del coinvolgimento, in tale circuito, di società cd. cartiere e della conseguente sussistenza di una frode carosello. Il meccanismo di quest’ultima, infatti, così come indicato dagli accertatori, non era del tutto esaustivo, soprattutto per ciò che concerne il profilo della concreta partecipazione dei vari soggetti interessati. Così, ad esempio, è risultato del tutto pacifico che le società in questione non avessero rapporti con le “clienti” delle società comunitarie, ossia le cd. cartiere.

Ancora, nel caso di specie non risultava nemmeno provato che la merce fornita alle società fosse sottocosto (uno dei segnali più sintomatici delle frodi carosello). Inoltre, alle fatture emesse dalle diverse società coinvolte, corrispondeva una reale movimentazione della merce, con corrispondenti flussi finanziari.

Le operazioni commerciali sottoposte alla verifica degli accertatori hanno presentato indici di anomalia, ma non vi era alcuna prova concreta e convincente né di una partecipazione delle società incriminate ad una frode carosello, né della commissione, da parte delle stesse, di una frode fiscale, anche per il solo “segmento” commerciale che le ha coinvolte direttamente.