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Concessione per la prima volta in appello di una provvisionale a favore della parte civile: rimessa una questione alle Sezioni Unite

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Cassazione Penale, Sez. III, 13 luglio 2016 (ud. 27 aprile 2016), n. 29398
Presidente Fiale, Relatore Andronio

Segnaliamo l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa alla concessione, per la prima volta in grado di appello, di una provvisionale a favore della parte civile non impugnante.

Come segnalato dall’Ufficio del Massimario (rel. n. 25/16, del 19 aprile 2016) – scrive in ordinanza la Corte – «sussiste attualmente un contrasto tra diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità in ordine alla questione se violi il divieto della reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante».

Si tratta di una questione che «come emerge anche dalla successiva rel. n. 28/16, del 4 maggio 2016, si pone in stretta relazione con il problema, di più generale portata, della possibilità per il giudice di appello di rivedere la quantificazione del danno in senso sfavorevole all’imputato, in assenza di impugnazione della parte civile diretta a contestare la quantificazione del risarcimento in relazione ai reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale».

Secondo un primo orientamento (da ultimo Cass. Pen., Sez. III,  n. 42684 del 2015), non vi sono ragioni per impedire alla parte civile di giovarsi di una condanna generica al risarcimento del danno emessa in primo grado per chiedere, per la prima volta in appello, la condanna al risarcimento di un danno provvisoriamente liquidabile, quando questo non sia stato espressamente negato dal giudice di prime cure e non sia contestato, nell’an e nel quantum, dall’imputato: non vi osterebbero, infatti, nè l’art. 598 c.p.p., che estende al grado di appello le disposizioni del giudizio di primo grado, nè l’art. 600 c.p.p., che presuppone una domanda espressa della parte civile negletta o disattesa. Pertanto, quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall’art. 539 c.p.p., comma 2, per il giudice di prime cure

Secondo un opposto orientamento (da ultimo Cass. Pen., Sez. I, n. 50709 del 2014), la decisione con cui il giudice di rinvio liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza annullata limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno su ricorso del solo imputato, è in contrasto con il divieto di reformatio in peius, con il principio devolutivo previsto dall’art. 597 c.p.p., comma 1, e con le regole processuali che disciplinano l’azione civile nel processo penale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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