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La responsabilità penale del sindaco di un ente locale per omesso impedimento dell’evento morte tra “cortocircuiti” normativi ed ossimori valutativi.

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. IV, 13 maggio 2016 (ud. 12 gennaio 2016), n. 20050
Presidente D’Isa, Relatore Izzo

Dal settore degli appalti pubblici, dove viene riconosciuta una posizione di garanzia sull’operato dell’appaltatore, alle problematiche ambientali connesse alla gestione dei rifiuti e degli impianti di depurazione, la responsabilità commissiva mediante omissione del sindaco di un ente locale è stata riconosciuta anche in caso di eventi pregiudizievoli nei confronti della vita e dell’incolumità dei consociati.

Il riconoscimento, compiuto dalla sentenza in commento, di una posizione di garanzia dal contenuto così ampio offre anzitutto lo spunto per analizzare le note salienti del “meccanismo di incriminazione” previsto dall’art. 40, secondo comma, c.p. Solo dopo, infatti, aver ripercorso i tradizionali percorsi interpretativi elaborati per individuare i soggetti “incisi” dall’obbligo giuridico di impedimento dell’evento sarà possibile valutare la “sostenibilità” della ricostruzione fornita dalla Suprema Corte. I principi richiamati dalla pronuncia in esame saranno, in particolare, “posti a contatto” dapprima con le caratteristiche “interne” del reato omissivo improprio e, poi, del principio di separazione tra politica e amministrazione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Brizi, La responsabilità penale del sindaco di un ente locale per omesso impedimento dell’evento morte tra “cortocircuiti” normativi ed ossimori valutativi, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8