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Esito positivo dell’affidamento in prova: quali gli effetti sull’intervenuta perdita dell’elettorato?

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 – ISSN 2499-846X

Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 7 giugno 2018 (dep. 22 agosto 2018), n. 20952
Presidente Schirò, Relatore Di Marzio

1. Premessa

Con l’ordinanza in commento, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte Edu ed agli orientamenti registratisi in Italia, ha recentemente chiarito quali siano gli effetti dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale (di cui all’art. 47 O.P.) in relazione all’intervenuta interdizione del condannato dal voto elettorale.

Al fine di comprendere i termini della questione, è necessario riepilogare brevemente la vicenda nel cui contesto detta questione si è inserita. Il ricorrente, già condannato per il reato di concussione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici (e, dunque, anche dal voto elettorale), a fronte dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, formulava richiesta, dinanzi alla Commissione competente, di poter essere riammesso all’iscrizione nelle liste elettorali.

A fronte del rigetto oppostogli, il richiedente adiva la Corte d’Appello di Lecce che, tuttavia, respingeva il ricorso per due ordini di ragioni:

  • per un verso, l’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria riconducibile alla gravità del fatto di reato e di tutti gli elementi (oggettivi, soggettivi e personali) che lo connotano e, come tale, è da considerarsi per ciò solo legittima e proporzionata; in ogni caso, si tratta di un provvedimento non definitivo, che può essere rimosso con la riabilitazione;
  • per altro verso, l’esito positivo dell’affidamento in prova non comporta l’estinzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’intervenuta violazione degli artt. 117 Cost. e 3, co. I, CEDU, oltrechè la violazione dell’art. 47 O.P., specificamente rilevando che l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’estinzione non solo della pena detentiva, ma anche delle pene accessorie.

2. La decisione della prima sezione della Corte di Cassazione.

2.1 La perdita del diritto di voto del condannato interdetto dai pubblici uffici è conforme alla Convenzione EDU.

Seguendo l’ordine delle questioni poste alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha evidenziato, primariamente, la conformità dell’art. 2, lett. d), d.p.r. 223/1967 rispetto alla Convenzione Edu ed alla concreta applicazione dei principi in essa contenuti.

La perdita del diritto di voto, intimamente connessa alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, invero, lungi dal rappresentare un provvedimento automatico ed indiscriminato, si fonda su valutazioni che debbono riguardare la gravità del reato e che, a seconda della stessa, determinano le conseguenze di volta in volta indicate dalla legge (Scoppola c. Italia, 3, n. 126/05). Sicchè alcuna violazione, neppure a livello costituzionale, può essere eccepita in ordine a tale previsione.

2.2 Segue: la “natura” della previsione di cui all’art. 2, lett. d), d.p.r. 223/1967 (perdita dell’elettorato a seguito di interdizione dai pubblici uffici).

In seconda battuta, la Corte di Cassazione si è concentrata sulla natura (di effetto penale ovvero di pena accessoria) della perdita del diritto di voto, ripercorrendo l’interpretazione fornitane, sino a quel momento, dalla giurisprudenza italiana.

Nel farlo, la Suprema Corte non ha taciuto l’esistenza di un (quantomeno apparente) contrasto:

  • secondo un orientamento (risalente e divenuto di fatto maggioritario) la perdita dell’elettorato costituisce non un effetto penale della condanna, ma una pena accessoria, “in quanto particolare modo di essere della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, di cui segue direttamente ed inscindibilmente la sorte”. In tale contesto, esso viene meno solo per effetto delle cause che estinguono la pena interdittiva, fra le quali non è compreso l’esito positivo dell’affidamento al servizio sociale che, espressamente (art. 47, co. XII, O.P.), estingue soltanto la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ma non già le pene accessorie.
  • secondo altro indirizzo (intervenuto più di recente), l’esito positivo dell’affidamento in prova determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. effetti penali della condanna.

A fronte di tale contesto, la Corte di Cassazione ha tuttavia rilevato che, per un verso, non esistono precedenti conformi a tale ultimo orientamento (risalente al 2014) e che, per altro verso, l’attuale formulazione dell’art. 47, co. XII, O.P. pare inequivocabile nel prevedere che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva (non quella pecuniaria — salvo non ricorra l’ipotesi di disagio economico), né quelle accessorie.

3. Conclusione

Tanto premesso, in ragione della speciale previsione dell’art. 47 O.P., a nulla può rilevare quanto dispone l’art. 20 c.p.; nè esistono, nell’ordinamento penitenziario, eventuali clausole di salvezza che consentano di intendere estinte le pene accessorie nell’ipotesi di esito favorevole dell’affidamento in prova.

In forza di tali motivi, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, accogliendo le argomentazioni rassegnate dalla Corte di merito e confermando che, in ipotesi di questo tipo, l’unica strada percorribile (se percorribile) resta, dunque, quella della riabilitazione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, Esito positivo dell’affidamento in prova: quali gli effetti sull’intervenuta perdita dell’elettorato?, Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9