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Furto di cose presenti all’interno delle autovetture parcheggiate in pubblica via e aggravante della esposizione a pubblica fede

Cassazione Penale, Sez. V, 26 settembre 2019 (ud. 14 giugno 2019), n. 38900
Presidente Pezzullo, Relatore Brancaccio

Con la pronuncia allegata, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto commessi su cose presenti all’interno delle autovetture parcheggiate in pubblica via.

Secondo un primo orientamento – si legge nella sentenza – posto che sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell’auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva, tale circostanza si è ritenuto ricorra non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura.

Secondo altro orientamento più restrittivo nell’individuare le condizioni alla presenza delle quali subordinare la configurabilità dell’aggravante – continua la Corte – il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede (solo) quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita. Non sono esposti alla pubblica fede, pertanto, in tale ottica, oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’autovettura: oggetti che non costituiscono il normale corredo dell’auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza.

Il collegio ha aderito al primo tra i due orientamenti, ritenuto «maggiormente attento agli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede normativamente previsto, più aderente alla attuale realtà storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell’aggravamento previsto dall’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per “consuetudine” e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte».

In altre parole, «poiché per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita, tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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