ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Niente peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione

Cassazione Penale, Sez. VI, 18 ottobre 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 42836
Presidente Milo, Relatore Capozzi

Depositata il 18 ottobre 2013 la pronuncia numero 42836 della sesta sezione penale in tema di peculato.

Questi i fatti: l’imputato – agente di polizia giudiziaria che, per ragioni del suo ufficio o servizio aveva il possesso o la disponibilità del cd. “pass” per disabili – era stato condannato in primo grado e in appello per il delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 2, e art. 314 c.p. per essersi appropriato di un “pass” rilasciato a persona poi deceduta e per averlo utilizzato commettendo il reato di truffa ai danni della società aeroportuale di Milano Linate. Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato sostenendo violazione ed errata applicazione dell’art. 314 c.p. – in quanto impossessandosi del “pass per disabili” non avrebbe determinato danno dell’integrità patrimoniale della P.A., ponendo in essere al più, una condotta di abuso di ufficio – e inosservanza dell’art. 323 bis c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante in parola ovvero di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4, avendo la Corte erroneamente identificato il danno patrimoniale in quello eventualmente perseguito ai danni della società aeroportuale presso la quale era stato esibito il documento e  avendo negato la speciale tenuità del danno in ragione del generale profilo della lesione del buon andamento ed imparzialità della P.A.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, avallato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato – da un lato – ritenendo la irrilevanza dell’assenza di valore patrimoniale del documento oggetto di impossessamento e richiamando la plurioffensività del delitto contestato ritenendo violato il buon andamento della pubblica amministrazione; non ha mancato di evidenziare, d’altro lato, che lo stesso documento aveva acquistato o riacquistato rilevanza economica per l’utilizzazione che ne aveva fatto l’imputato in vista della perseguita riduzione dell’importo dovuto per il parcheggio.

Tale valutazione – osserva la Corte – non può essere condivisa: la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte previsto, ad esempio in caso di appropriazione di materiale atto a realizzare falsificazioni (materiale cartaceo, stampante, sigillo), che non è configurabile il delitto di peculato in assenza o estrema esiguità del valore della cosa oggetto di appropriazione (Sez. 6, Sentenza n. 10543 del 07/06/2000 Rv. 218338 Imputato: Baldassarre V e altro) come pure è stato escluso il reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen. nella condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sè di rilevanza economica e quindi inidonei a costituire l’oggetto materiale dell’appropriazione. Analogo indirizzo è ribadito in caso di utilizzazione di cartuccia in dotazione esplosa da pistola di ordinanza (Sez. 6, Sentenza n. 47193 del 11/11/2004 Rv. 230466 Imputato: Battaglia) in quello di saltuaria utilizzazione di telefono e fotocopiatrice dell’ufficio per ragioni private (Sez. 6, Sentenza n. 5010 del 18/01/2012 Rv. 251786 Pmt in proc. Borgia).

Da ultimo, non può non richiamarsi quell’autorevolissimo avallo, saldamente fondato sul principio di offensività, espresso dalle S.U. in tema di indebito utilizzo del telefono di ufficio (Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012 Rv. 255296, Imputato: Vattani e altro).

In conclusione, nella decisione in esame si ribadisce il principio di diritto secondo il quale non sussiste il delitto di peculato in assenza di intrinseco rilievo economico dell’oggetto dell’appropriazione e di concreta incidenza di quest’ultima sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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