ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Guida in stato di ebbrezza, aggravante dell’aver provocato un incidente e lavoro di pubblica utilità

Cassazione Penale, Sez. IV, 4 dicembre 2013 (ud. 24 ottobre 2013), n. 48534
Presidente Brusco, Relatore Piccialli

Depositata il 4 dicembre 2013 la pronuncia numero 48534 della quarta sezione penale della Suprema Corte in tema di guida in stato di ebbrezza a proposito della aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis.

La questione problematica riguardava, in particolare, la possibilità o meno di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblico utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, allorquando risulti contestata l’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis (ossia l’aver procurato un incidente stradale). La questione si pone, come è noto, in ragione della clausola di riserva contenuta nell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso articolo“.

In altri termini, occorre stabilire se, in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione. Secondo i principi generali – si legge nelle motivazioni – il giudizio di bilanciamento delle circostanze, di per sè, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge.

Pertanto, nel reato di guida in stato di ebbrezza la mera contestazione della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Tenuto conto della esplicita dizione normativa dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis – continuano i giudici – deve essere affermata l’inequivoca volontà legislativa di ricollegare l’effetto ostativo non già alla “applicazione” della circostanza aggravante, bensì alla semplice “ricorrenza” della stessa, a prescindere dal fatto che l’aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio.

Ricordiamo ai lettori che solo qualche mese fa, con la sentenza numero 37743/2013, la stessa sezione era già intervenuta sulla aggravante in questione specificando come il mero coinvolgimento in un incidente da parte di un soggetto che si trova alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integri l’aggravante. Tale norma, infatti, pretende che il soggetto abbia provocato un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro; assimilare il coinvolgimento in un incidente con la condotta di chi provoca il sinistro – conclude la Corte – costituirebbe un’inammissibile ipotesi di analogia “in malam partem”.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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