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Sospensione condizionale della pena: sui rapporti tra pena pecuniaria e pena detentiva in relazione al rispetto del limite legale di pena sospendibile

Tribunale di Spoleto, Ordinanza, 27 aprile 2021
Giudice dott. Luciano Padula

In tema di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) – e, più precisamente, con riferimento all’ipotesi prevista dal terzo comma – segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Spoleto si è pronunciato sulla possibilità di derogare, in sede di patteggiamento, alla regola secondo cui è consentito sospendere la sola pena detentiva (e non anche quella pecuniaria) solo qualora quest’ultima, aggiungendosi alla prima e previo ragguaglio ex art. 135 c.p., porti ad una pena nel complesso superiore al limite legale di 2 anni e 6 mesi.

Ai sensi del terzo comma della disposizione citata, infatti, “se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa“.

Se l’interpretazione letterale della disposizione depone per la risposta negativa – si legge nell’ordinanza – “anche lo spirito della norma non può che portare allo stesso risultato“.

L’intenzione del legislatore – si precisa – “sembra, infatti, orientata nel senso di una irrilevanza – per la sospendibilità della pena – del quantum di pena pecuniaria in ipotesi da irrogarsi congiuntamente alla pena detentiva solo quando la pena pecuniaria, se conteggiata, finirebbe per intralciare l’applicazione del beneficio“.

Nei casi, invece, in cui “il rispetto del limite di legge di 2 anni e 6 mesi non viene in alcun modo condizionato dalla estensione o meno alla pena pecuniaria della sospensione condizionale, non si vede perché le parti debbano circoscrivere gli effetti del beneficio alla sola pena detentiva. Se la norma incriminatrice prevede l’irrogazione cumulativa di pena detentiva e pecuniaria – e se sussistono le condizioni per sospendere entrambe – il limitare la sospensione condizionale alla sola pena detentiva condurrebbe, senza dubbio, ad una concessione illegale del beneficio per violazione dell’art. 163 c. 3 c.p.“.

In conclusione, “se le parti hanno ampia libertà di concordare (o meno) un patteggiamento condizionato alla concessione della pena sospesa, una volta individuata la pena complessiva da proporre al vaglio giudiziale, perdono la disponibilità dell’efficacia o, se si preferisce, dell’estensione del beneficio, necessariamente ancorata all’intera pena da irrogare in concreto. Con l’unica eccezione, espressamente prevista dall’art. 163 c.p., di una sospensione (concordata) limitatamente alla pena detentiva in virtù del fatto che il conteggio aggiuntivo della pena pecuniaria, ragguagliata ex art. 135 c.p., non consentendo il rispetto del limite di pena sospendibile, nemmeno consentirebbe in radice l’applicazione del beneficio“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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