Sezioni Unite: non è configurabile, neppure come “caso analogo”, il conflitto di competenza tra p.m. e giudice
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27 febbraio 2014 (ud. 28 novembre 2013), n. 9605
Presidente Santacroce, Relatore Bianchi
Depositate oggi le motivazioni della sentenza numero 9605 delle Sezioni Unite relativa alla configurabilità o meno, facendolo rientrare sotto la categoria dei “casi analoghi” di cui al comma 2 dell’art. 28 c.p.p., di un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice.
Ricordiamo ai lettori che si era giunti alle Sezioni Unite poiché il 17 maggio 2013 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 24900 del 2013, le aveva rimesso i seguente quesiti:
- Se sia ammissibile il conflitto negativo di competenza per “caso analogo”, ex art. 28 c.p.p., tra P.M. e giudice in punto di competenza a provvedere sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico nominato dal p.m.
- Se la liquidazione dell’onorario del consulente tecnico del P.M. competa a quest’ultimo oppure al giudice che procede.
All’udienza del 28 novembre 2013, ai quesiti era stata fornita la seguente soluzione: 1) Negativa; 2) Competente al pubblico ministero.
Oggi sono state depositate le motivazioni.
Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato che la questione attiene alla individuazione della autorità giudiziaria competente ad effettuare la liquidazione dei compensi al consulente tecnico del p.m., hanno osservato che nel caso di specie non è configurabile, neppure come “caso analogo”, un conflitto di competenza tra p.m. e giudice.
Preliminare a tale questione è, in realtà, quella concernente la stessa ammissibilità di un conflitto di competenza tra p.m. e giudice: tesi, questa, sostenuta nella ordinanza di rimessione che, tuttavia, trova un precedente in un orientamento solo recentemente espresso dalla prima sezione nel senso che il concorrente rifiuto di p.m. e giudice di pronunciarsi in ordine alla richiesta di liquidazione del consulente del p.m. integrerebbe una situazione di conflitto negativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all’art. 28 c. 2 c.p.p. (secondo il quale “le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1“) perchè determinerebbe una situazione di stallo eliminabile solo con una pronuncia della Cassazione hai sensi dell’art. 32 c.p.p.
Tale tesi non è stata condivisa dalle Sezioni Unite dal momento che si pone in contrasto con il dato letterale di cui all’art. 28 c. 1 c.p.p. secondo il quale il conflitto, di giurisdizione o di competenza, si può configurare solo tra giudici che prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; sicchè, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione, il conflitto è configurabile solo tra organi giurisdizionali.
E’ vero che nel comma 2 si fa riferimento ai cd. “casi analoghi” ma al riguardo è già stato osservato che la analogia va comunque circoscritta ai contrasti tra organi giurisdizionali: il p.m. non può che prendere atto della decisione del giudice e adeguarvisi, a meno che il provvedimento non sia abnorme, e come tale impugnabile per Cassazione.
Deve quindi ribadirsi il principio di diritto secondo cui non è configurabile, neppure come “caso analogo”, un conflitto di competenza tra il pubblico ministero – che è una parte, anche se pubblica, del processo – e il giudice.
Di conseguenza, in applicazione di tale principio, è stato ulteriormente affermato che gli atti per la liquidazione degli onorari professionali sono stati trasmessi al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice che procede.