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Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali: ragionevolmente proporzionata la pena di tre anni. Depositata la sentenza n. 195/2023 della Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 195/2023
Presidente Sciarra, Relatore Antonini

Segnaliamo la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

La condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l’incidente – si legge nel comunicato stampa – «esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: costui decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità […] a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente». Ne consegue che la pena minima di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede comunque di applicare «non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata», anche perché non suscettibile, per effetto dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti, «di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell’illecito commesso».

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Pubblichiamo, di seguito, il comunicato della Corte:

La «condotta dolosa» che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l’incidente, esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: costui «decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità […] a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente».
È quanto si legge nella sentenza n. 195 del 2023 (rel. il giudice Luca Antonini) depositata oggi con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull’art. 590-ter cod. pen. nella parte in cui, se il conducente si dà alla fuga, porta il giudice ad applicare, per le lesioni personali stradali gravi, la pena invariabilmente fissa di tre anni di reclusione.
La Corte ha innanzitutto ribadito la propria giurisprudenza secondo cui previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando «“indiziate” di illegittimità costituzionale». Ha però precisato che, nel caso della fuga del conducente, la pena minima di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede comunque di applicare, «non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata», anche perché non suscettibile, per effetto dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti, «di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell’illecito commesso».
Ha quindi concluso precisando che «la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente» trova anche giustificazione in termini sistematici nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge n. 41  del 2016, volto «a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l’incolumità personale e la vita».
In mancanza della soglia minima dei tre anni, infatti, «il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga», sia nella fattispecie base delle lesioni (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell’incidente), sia nell’ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre una certa soglia di tasso alcolemico) o sotto l’effetto di stupefacenti.

Redazione Giurisprudenza Penale

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