ARTICOLIDelitti contro la famigliaDIRITTO PENALEParte speciale

Violazione degli obblighi di assistenza familiare e incapacità economica dell’obbligato

Cassazione Penale, Sez. VI, 2 settembre 2014 (ud. 3 giugno 2014), n. 36636
Presidente Agrò, Relatore Bassi, P.G. Canevelli

Con la sentenza numero 36636, depositata il 2 settembre 2014, la sesta sezione penale si è pronunciata in ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) prendendo posizione, in particolare, sulla rilevanza da riconoscere alle situazioni di incapacità economica tali da non permettere all’0bbligato di far fronte agli obblighi.

In relazione alla mancata valutazione della impossibilità dell’imputato di fare fronte agli obblighi – scrivono i giudici – devono essere ribaditi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (v. in senso conforme Cass. Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, Rv. 248955 in Riv. Polizia, 2011, 8-9, 592).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, inoltre, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Cass. Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), di una mera flessione degli introiti economici o di difficoltà (Cass. Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).

Facendo applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la scelta dei giudici di merito di escludere la scriminante non avendo il ricorrente provato che le difficoltà dal medesimo addotte (stato detentivo, problemi economici e dichiarazione di fallimento dell’azienda) si siano tradotte in una vera e propria situazione di indigenza economica, tale da configurare un impedimento assoluto ad adempiere.

I giudici hanno inoltre affermato che la violazione degli obblighi di assistenza familiare rappresenta un reato permanente che si protrae per tutto il periodo in cui perdura l’omesso adempimento. Ne deriva che la cessazione della permanenza coincide con il sopraggiunto pagamento o con l’accertamento della responsabilità penale nel giudizio di prime cure.

Redazione Giurisprudenza Penale

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