ARTICOLIDelitti contro la famigliaDIRITTO PENALEParte speciale

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) – Cass. Pen. 17691/2014

Cassazione Penale, Sez. VI, 23 aprile 2014 (ud. 16 aprile 2014), n. 17691
Presidente De Roberto, Relatore Aprile, P.G. Cesqui

Depositata il 23 aprile 2014 la pronuncia numero 17691 del 2014 in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  1. in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche glistrumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana(quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori; mezzi di trasporto; mezzi di comunicazione), (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908; Sez. 6, n. 2736/09 del 13/11/2008, L, Rv. 242855);
  2. integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che non adempie agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrìce si limita a sanzionare la condotta di inadempimento (così, tra le molte, Sez. 6, n. 46750 del 18/10/2012, C. Rv. 254273);
  3. ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con “cose” o “beni” che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario, quali computer o capi di abbigliamento (Sez. 6, n. 8998 del 11/02/2010, B., Rv. 246413).

Redazione Giurisprudenza Penale

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