ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generaleParte speciale

Disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.): è reato di pericolo concreto – Cass. Pen. 40329/2014

Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2014 (ud. 22 maggio 2014), n. 40329
Presidente Fiale, Relatore Gentili, P.G. Delehaye

Con la decisione numero 40329, depositata il 30 settembre 2014, i giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione si sono pronunciati in ordine alla natura giuridica della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) secondo cui «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309».

Ai fini dell’integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica – hanno scritto i giudici in sentenza – è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate. 

Come è stato più di recente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l’elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Cass. Pen., Sez. I, 7 gennaio 2008, n. 246).

Il reato in questione – afferma la Corte – è, infatti, un reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice – da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o le emissioni sonore – è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza (per questo, appunto, si parla di reato di pericolo concreto e non astratto).

La dimostrazione della concreta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone – precisano i giudici – oltre a poter essere data attraverso misurazioni strumentali che, per la loro obbiettiva pregnanza, potranno essere di per sè indicative della idoneità della fonte sonora a diffondersi in termini di intollerabilità, presso un numero imprecisato di soggetti, potrà essere offerta attraverso la analisi di diversi dati fattuali, quali la ubicazione della fonte sonora, in particolare con riferimento al fatto se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero densamente abitato; l’esistenza o meno di un rilevante rumore di fondo che elida in misura più o meno significativa l’idoneità a diffondere i suoi effetti propria della fonte sonora oggetto della ipotesi accusatoria; il fatto che si tratti di una emissione costante ovvero ripetuta, nel qual caso se siffatta ripetizione è soggetta a periodi costanti, più o meno brevi, ovvero se sia occasionale e sporadica.

E’ sulla base dell’analisi di questi elementi, ed altri di tale genere che sarà compito del giudice del merito di volta in volta enucleare attraverso l’esame del caso di specie, che è possibile verificare nel concreto l’attitudine, ancorchè solo potenziale, della fonte sonora ad arrecare, oltre il limite della normale tollerabilità, la lesione della quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone, rimanendo, invece, eventualmente confinata nel diverso ambito dell’illecito civile, l’ipotesi in cui la lesione dei predetti beni concerna una ridotta ed numericamente ben individuata categoria di soggetti.