ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Emissione di assegni postdatati con la consapevolezza che non ci sarà adeguata copertura: è truffa aggravata

Cassazione Penale, Sez. II, 29 luglio 2015 (ud. 21 luglio 2015), n. 33441
Presidente Esposito, Relatore Diotallevi

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito alla configurabilità del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p. nell’ipotesi di emissione di assegni postdatati.

Emettere un assegno postdatato con la ragionevole consapevolezza che non c’è e non ci sarà adeguata copertura integra il reato di truffa aggravata. Lo ha chiarito la seconda sezione della Cassazione con la sentenza n. 33441 del 29 luglio 2015.

Nella vicenda giudiziaria in commento un imprenditore veniva condannato per il delitto di truffa aggravata perchè non rivelando le reali condizioni economiche in cui versava la propria ditta, si era fatto consegnare materiale fornendo a garanzia del pagamento assegni postdatati e facendo leva sulla sua notorietà e referenzialità a livello economico.

Come è noto, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura – non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo – concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cass. Sez. 2, sent. n. 10850 del 20/02/2014, dep. 06/03/2014, Rv. 259427) ne consegue che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto occorre un “quid pluris” tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. 2, sent. n. 46890 del 06/12/2011, dep. 20/12/2011, Rv. 251452).

Per quanto riguarda l’emissione di assegni postdatati per il pagamento di merci, emettere assegni postdadati non integra nessun illecito penale e il mancato pagamento integra un inadempimento contrattuale tale da giustificare un azione civile per il recupero del prezzo e per il risarcimento del danno.

Tuttavia, siffatto comportamento può assumere rilevanza penale, se le rassicurazioni sulla possibilità di pagare l’assegno alla data di scadenza, consapevole che non c’è e non ci sarà adeguata copertura, qualora siano tali da ingenerare, nella vittima, l’affidamento sul regolare pagamento dei titoli. Infatti, tali condotte vanno qualificati come artificio o raggiro e quindi determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.

Per concludere, questo il principio di diritto espresso nella sentenza in esame:

Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, inducendo in errore l’altro contraente sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte.