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False comunicazioni sociali e valutazioni: la questione alle Sezioni Unite

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Cassazione Penale, Sez. V, 2 marzo 2016, ud. 9 febbraio 2016, Ordinanza n. 9186/2016
Presidente Vessichelli, Relatore Amatore

Si segnala all’attenzione dei lettori l’epilogo ormai scontato della questione giurisprudenziale, tutta interna alla V Sezione della Cassazione, in materia di falsi valutativi.

Come a più riprese invocato dagli interpreti, con l’informazione provvisoria n. 4/2016 la questione relativa all’espunzione dagli artt. 2621 e 2622 c.c. dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” ad opera della legge n. 69 del 2015 approda alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

La decisione di dirimere il contrasto, che si era manifestato “infra sezione”, arriva da un Collegio il cui relatore è lo stesso dott. Amatore, già relatore dell’ultima pronuncia della Cassazione in materia.

Il quesito posto alle Sezioni Unite è il seguente: «Se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 della l. n. 4/2016, nella parte in cui, disciplinando le “false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”; abbia comportato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie».

Giunge, così, alla quarta e ultima tappa un cammino che ha suscitato molta incertezza, soprattutto perciò che concerne l’identificazione delle poste e delle voci del bilancio che possano davvero dirsi oggetto di valutazione (i cd. falsi valutativi). Considerato infatti che, al di la dell’esistenza dell’asset oggetto di valutazione, ogni voce del bilancio (si pensi alla valutazione del fondo rischi, dell’esigibilità dei crediti, del valore delle rimanenze, etc.) è potenzialmente oggetto di una valutazione, il fatto di escludere la rilevanza penale di ogni valutazione trasposta in bilancio sembrerebbe vanificare interamente la recente riforma e svuotare completamente di contenuto la fattispecie (sono proprio i falsi sulle valutazioni di debiti, crediti, ecc. quelli più decettivi, mentre un falso attinente l’appartenenza o meno di un bene spesso tende a essere una sorta di macro falsificazione fin troppo evidente per non essere scoperta).

Dopo la cd. sentenza Crespi (Cass. pen. n. 33774/2015), che aveva considerato nei fatti abrogato il falso sulle valutazioni, la sentenza Giovagnoli (Cass. pen. n. 890/2016) aveva ritenuto che anche i falsi valutativi fossero invece tuttora ricompresi nella norma incriminatrice, purché la valutazione fosse ancorata a dati normativi o a principi contabili nazionali o internazionali. Una terza pronuncia della Cassazione, con argomentazioni non sempre lineari – ci si permetta di dire – si era nuovamente attestata sulle conclusioni cui era giunta la sentenza Crespi, ritenendo le valutazioni estimative scriminate dalla novella legislativa.

L’udienza davanti alle Sezioni Unite si terrà giovedì 31 marzo 2016.

Redazione Giurisprudenza Penale

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