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Corrispondenza e carcere: un difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza e garanzie di tutela

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 22 febbraio 2017 (ud. 25 novembre 2016), n. 8766
Presidente Cortese, Relatore Centonze

Segnaliamo ai lettori un’interessante pronuncia intervenuta in ordine alla (tuttora controversa) disciplina dei controlli e delle limitazioni del diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza in capo ai reclusi.

Un detenuto proponeva reclamo avverso il trattenimento di una missiva indirizzatagli dalla moglie, adottato nei suoi confronti dalla direzione della struttura penitenziaria ove si trovava recluso; con apposita ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo proposto, evidenziando che la grafia illeggibile che caratterizzava la missiva in esame, poteva, per ciò solo, essere interpretata quale tentativo di eludere le limitazioni ed i controlli imposti dall’art. 41-bis Ord. Pen.

Il detenuto proponeva, dunque, ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ed evidenziando, in particolare, come il Tribunale di Sorveglianza non avesse tenuto conto dell’effettivo contenuto della missiva trattenuta, dal quale emergeva il carattere “intimo” e privato di una comunicazione chiaramente riservata (alla quale erano state, peraltro, allegate fotografie di famiglia), come tale innocua e, in ogni caso, estranea a qualsivoglia (pur contestata) finalità elusiva.

Ciò premesso, prima di procedere all’analisi della decisione in commento (e, soprattutto, della motivazione ad essa sottesa) giova ricordare come, con L. 8 aprile 2004, n. 95, il Legislatore italiano sia intervenuto in senso marcatamente garantistico (quanto meno, rispetto al regime previgente) sulla disciplina inerente il diritto alla libertà ed alla riservatezza della corrispondenza (tutelato, in via generale, dall’art. 15 Cost., oltreché dall’art. 8 C.E.D.U.) sotto il particolare (nonché delicato) profilo soggettivo del detenuto.

In effetti, anche a seguito dei ripetuti provvedimenti di condanna assunti dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia proprio in ordine al diritto in parola, la riforma del 2004 ha comportato il passaggio da un sistema arbitrariamente repressivo, in cui non erano ammessi mezzi di impugnazione nei confronti dei provvedimenti relativi alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza destinata ai singoli internati, né, tanto meno, erano previsti particolari criteri o modalità di limitazione alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni; ad un sistema maggiormente rispettoso della posizione (soggettiva e personalistica) del singolo detenuto e volto, per tale ragione, ad una completa definizione sia dei meccanismi di controllo della corrispondenza destinata al medesimo sia dei possibili rimedi avverso i provvedimenti limitativi della stessa.

Attraverso l’introduzione dell’art. 18ter Ord. Pen., dunque, la novella in parola:

  • ha indicato i presupposti tassativi delle misure restrittive
  • ha attribuito la competenza ad adottarle in capo al Magistrato di sorveglianza ovvero al giudice che procede e, circostanza che più interessa in questa sede,
  • ha del tutto eliminato il difetto di impugnabilità in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti e di trattenimento della stessa, disponendo, in particolare, al comma 1 dell’art. 18ter che: “per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituito, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare o telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima”; al comma 5, che: “Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati”; per disporre, infine, al comma 6 della medesima disposizione: “Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14ter, al Tribunale di Sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di Sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento”.

Pur nell’ambito di tale rinnovato contesto normativo, la Suprema Corte ha, nel caso di specie, ritenuto doversi rigettare il ricorso proposto dal detenuto.

Ferma tale decisione, pare interessante segnalare la ragione in forza della quale il Giudice di legittimità ha ritenuto di orientarsi in tal senso, così confermando la conclusione assunta dal Tribunale di Sorveglianza e richiamando, altresì, un precedente conforme (Cass. pen., Sez. I, 12 febbraio 2014, Virga).

Nel dettaglio, sottolineando l’impossibilità, in capo al ricorrente, di poter provocare una nuova (e non consentita) valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di trattenimento della propria corrispondenza, la Cassazione ha potuto (e dovuto) unicamente valutare l’adeguatezza e la congruità della motivazione formulata dal Tribunale di Sorveglianza, espressosi in sede di reclamo.

Detto altrimenti: ritenuto che il provvedimento impugnato avesse correttamente valutato gli elementi risultanti in atti, la Suprema Corte, senza poter entrare ulteriormente (e nuovamente) nel merito, ha condiviso le considerazioni in precedenza espresse dal Tribunale di Sorveglianza, secondo cui “per quanto non possa affermarsi che la missiva contenga notizie o informazioni critiche e perciò non estensibili al detenuto, nemmeno è da escludere tale evenienza e, dunque, in definitiva, nell’impossibilità di condurre il dovuto controllo di innocuità delle comunicazioni con il detenuto, si imponeva al Magistrato di Sorveglianza il prudenziale trattenimento della missiva”.

Trattasi, a parere di chi scrive, di una pronuncia singolare, non solo per il tipo di decisione cui è addivenuta la Cassazione, ma, ancor più, perché testimonia, ancora una volta, la difficile convivenza ed il precario equilibrio tra le generali esigenze di sicurezza e le garanzie individuali previste a favore del detenuto.

Nello “scontro” di tutele qui descritto, i diritti del singolo internato parrebbero, quanto meno allo stato, destinati a soccombere dinanzi alle finalità di prevenzione; con l’inevitabile (e cogente) rischio di subordinare i provvedimenti limitativi della sfera privata del detenuto ad un controllo che, lungi dall’essere fondato su elementi di valutazione concreti, pare, piuttosto, motivato dalla ricorrenza del mero sospetto.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, Corrispondenza e carcere: un difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza e garanzie di tutela, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4