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Ordinamento Penitenziario: tra diritto alla libertà di culto religioso e 41-bis – Cass. Pen. 41474/2013

Cassazione Penale, Sez. I, 7 ottobre 2013 (ud. 25 settembre 2013), n. 41474
Presidente Bardovagni, Relatore Cavallo

Depositata lo scorso 7 ottobre la sentenza numero 41474 della prima sezione relativa alla libertà di culto religioso per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis.

Questi i fatti: il ricorrente – detenuto presso la casa circondariale di Novara, dove era sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis – proponeva due reclami al Magistrato di sorveglianza con i quali denunciava il mancato ingresso di un maestro buddista zen e la mancata somministrazione di cibo vegetariano.
Il magistrato di sorveglianza, acquisite informazioni dalla direzione del carcere valutate come esaustive, sul presupposto che il reclamo proposto “non attingesse diritti costituzionalmente garantiti sul difetto di tutela”, con riferimento al mancato accesso del maestro buddista Zen comunicava al detenuto che la questione andava “affrontata con modalità tecniche” che non dipendevano dal Magistrato di sorveglianza e neppure dalla Direzione dell’Istituto; con riferimento alla mancata somministrazione di vitto vegetariano, disponeva che venisse data comunicazione al detenuto di una propria precedente ordinanza in data 15 novembre 2012, nella quale si consigliava la direzione ad adottare tutte le misure possibili affinchè venisse sempre garantita la somministrazione del vitto in termini adeguati, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, valutando, se del caso, anche l’opportunità di un cambiamento dell’impresa fornitrice del servizio.
Il detenuto, ricevuta comunicazione di quanto deliberato dal magistrato di sorveglianza, proponeva ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, nel quale, dopo aver premesso che i reclami proposti afferivano al suo diritto alla libertà di culto religioso, censurava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’assenza nella deliberazione del Magistrato di sorveglianza di una “parte dispositiva” in merito alla richiesta di tutela sollecitata con il reclamo.

La Suprema Corte nell’annullare il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza ha osservato come, in primo luogo, occorra stabilire se i comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria oggetto del reclamo del ricorrente (mancato ingresso di un maestro buddista Zen; somministrazione di cibi vegetariani) si configurino come dei comportamenti effettivamente lesivi di una posizione giuridica del detenuto “tutelabile”.
In secondo luogo, con specifico riferimento al comportamento del magistrato, hanno fatto notare i giudici che, a fronte di un reclamo del detenuto che individuava determinati comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria come una “violazione al proprio diritto di libertà di culto religioso”, l’essersi il magistrato di sorveglianza limitato a comunicare al ricorrente – all’esito di procedura per di più informale – una relazione dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati all’ingresso nelle strutture penitenziarie nonché un provvedimento in materia di vitto, assunto su reclamo di altro detenuto, si configura effettivamente come un mancato rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto, nel senso che la comunicazione in questione non può costituire, in effetti, valida risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto.
La stessa dottrina sostiene – si legge in sentenza – che se implicitamente o esplicitamente una domanda sostiene la violazione di un diritto, il fondamento di quella domanda è quello stesso diritto e la procedura deve essere attivata.
In altri termini, la domanda potrà pure essere ritenuta infondata dal magistrato, ma la procedura giurisdizionale è doverosa perché il condannato ha lamentato la lesione di un suo diritto.
Per di più – osservano i giudici – in considerazione della necessità costituzionalmente garantita di un adeguato sistema di tutela dei diritti dei detenuti, anche la Corte costituzionale ha da tempo valorizzato l’art. 69 ord. pen., comma 5, nel quale si afferma che tra i poteri del magistrato rientra quello di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
Da ultimo (sentenza n. 135 del 7 giugno 2013), inoltre, si è statuito che il Ministero della giustizia non può disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento emesso da un magistrato di sorveglianza all’esito di un procedimento giurisdizionale.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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