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Responsabilità medica: la Cassazione chiarisce il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art. 590–sexies c.p.

Cassazione Penale, Sez. IV, 7 giugno 2017 (ud. 20 aprile 2017), n. 28187
Presidente Blaiotta, Relatore Montagni

Si segnala la decisione n. 28187, depositata il 7 giugno 2017, con cui la Quarta Sezione ha affermato una serie di principi di diritto in tema di responsabilità penale in ambito sanitario

I giudici hanno affrontato, in particolare, il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art. 590–sexies c.p., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario ai sensi del quale: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Tale disposizione – introdotta dalla legge n. 24 del 2017 – non trova applicazione:

  • negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
  • nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;
  • nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida.

La Corte ha inoltre affermato che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Redazione Giurisprudenza Penale

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