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Reati di negazionismo e principio di tassatività in materia penale: la malcelata censura della Corte EDU ai legislatori nazionali.

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 – ISSN 2499-846X

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Perinçek c. Svizzera 
Ricorso n. 27510/08

Con il caso “Perinçek”, licenziato dalla Corte EDU con una decisione di accoglimento del ricorso, si è di fatto sancita la legittimità di affermazioni di disconoscimento del genocidio armeno, laddove non sorrette da ragioni di odio o discriminazione, ma inquadrate in un più ampio ragionamento politico.

La decisione, pur informandosi a uno spirito di tutela della libertà di espressione, lascia irrisolta un’importante questione di natura penalistica, inerente la necessità di fattispecie incriminatrici determinate e obbedienti al principio di extrema ratio dello strumento penale.

La vicenda in oggetto disvela un rapporto – quello tra sistema CEDU e ordinamenti penali nazionali – sempre più problematico, nel quale le esigenze di implementazione dei diritti garantiti dalla Carta inevitabilmente collidono con la prerogativa dei legislatori di determinare la propria politica criminale.

La difesa della “memoria storica” rischia pertanto di divenire un metaforico – e si potrebbe dire emblematico – campo di contesa su questioni di metodo (può la CEDU censurare un legislatore?) e di merito (è giusto punire i negazionisti?).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Piccoli, Reati di negazionismo e principio di tassatività in materia penale: la malcelata censura della Corte EDU ai legislatori nazionali, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10