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Sull’applicabilità dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p ai procedimenti celebrati con rito abbreviato: la memoria della Procura presso la Corte di Appello di Palermo nel procedimento a carico di Calogero Mannino

In considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, segnaliamo ai lettori il testo della requisitoria dei sostituti procuratori generali presso la Corte di Appello di Palermo, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera – che ringraziamo – nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di Calogero Mannino per la trattativa Stato – mafia.

Si tratta del procedimento di appello successivo alla sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Palermo in data 4 novembre 2015 (di cui abbiamo dato notizia) con cui l’ex ministro Mannino (l’unico degli imputati del processo sulla Trattativa Stato – mafia ad aver scelto il rito abbreviato) era stato assolto dall’accusa di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.) con la formula “per non aver commesso il fatto”.

La requisitoria della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo affronta, in particolare, l’ambito di operatività del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. (secondo cui «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale») con riferimento ai procedimenti che si svolgono con le forme del rito abbreviato.

Nella memoria, i magistrati della Procura propongono un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto, secondo cui deve escludersi che il nuovo art. 603 comma 3-bis c.p.p. si possa applicare anche ai processi celebrati in primo grado nella forma del rito abbreviato.

Quattro i profili di illegittimità costituzionale cui, secondo la Procura, andrebbe incontro la tesi opposta (ossia quella della applicabilità al giudizio di appello in rito abbreviato dell nuovo art. 603 comma 3-bis c.p.p.), con riferimento ai quali è stato chiesto alla Corte di Appello di Palermo, in subordine, di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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