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La (seconda) questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 c. 3 d. lgs. 74/2000: tra esigenze di coerenza dell’ordinamento e attuazione del principio di sussidiarietà della pena.

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Treviso, Sez. Penale, Ordinanza, 15 Maggio 2017
Giudice dott. Biagetti

Con l’ordinanza del 15 maggio 2017, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000 nella parte in cui prevede che qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice, che lo ritenga necessario, di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi e non consente, invece, di concedere un termine coincidente con lo scadere delle rate concordate nel piano di rientro del debito.

Con il presente contributo si analizzano gli argomenti posti alla base delle ordinanza di rimessione, nell’ottica di esigenze volte, da un lato, ad evitare antinomie tra norme appartenenti a diversi rami del diritto, e dall’altro, a garantire l’effettiva attuazione del principio di sussidiarietà della norma penale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Della Volpe, La (seconda) questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 c. 3 d. lgs. 74/2000: tra esigenze di coerenza dell’ordinamento e attuazione del principio di sussidiarietà della pena, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11