ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il principio dell’immediatezza soggettiva della decisione penale al vaglio della Corte di Giustizia UE. Il Tribunale di Bari solleva una questione pregiudiziale

Tribunale di Bari, Seconda Sezione Penale,
Ordinanza 10 ottobre 2017

Informiamo i lettori del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE operato lo scorso 10 ottobre dal Tribunale di Bari, con il quale è stata chiesta la corretta interpretazione degli articoli 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, trasposta, per ciò che riguarda l’Italia, nel D. lgs. n. 212/2015 (sul tema, questa Rivista ivi).

Tali norme impongono agli Stati di predisporre misure di protezione della persona offesa e i suoi familiari dai danni che potenzialmente derivano dalla celebrazione del processo, quali ad esempio la vittimizzazione secondaria, le intimidazioni e ritorsioni, i danni emotivi e psicologici, per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze (art. 18).

A tal fine, l’art. 20 lett. b) impone, nel corso delle indagini preliminari, di ridurre al minimo le audizioni, che in ogni caso devono avere luogo solo se strettamente necessario.

Infine, l’art. 16 sancisce il diritto della persona offesa ad ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo.

Orbene, a giudizio del Tribunale, i citati principi e obblighi si pongono in contrasto con il meccanismo con cui la legge processuale italiana garantisce il cd. principio di immediatezza soggettiva della decisione penale, previsto dal combinato disposto degli articoli 522 comma 2 e 525 comma 2 c.p.p..

Come noto, tale principio vuole un contatto diretto del giudice con il mezzo di prova e, per conseguenza, l’identità tra il giudice che percepisce la prova ed il giudice che decide. Dunque, qualora nel corso del dibattimento muti l’identità di uno o più giudici, dette norme, per come interpretate dalla Cassazione (Sezioni Unite n. 2/1999), impongono che le prove dichiarative assunte innanzi al precedente giudice siano rinnovate mediante nuovo esame. Solo qualora tutte le parti prestino il consenso, è invece possibile acquisire le trascrizioni dell’esame precedente.

Il Tribunale, nell’ordinanza di rinvio, denuncia che molto spesso il consenso all’acquisizione è dalle difese negato in modo del tutto arbitrario, non di rado al fine di perseguire intenti dilatori, con la conseguenza che la rinnovazione dibattimentale appare del tutto superflua. Tutto ciò, a dire dei giudici, in palese contrasto con il principio di ragionevole durata del processo e con i citati obblighi di protezione della persona offesa e di riduzione della sua esposizione processuale.

Per conseguenza, il Tribunale solleva la seguente questione pregiudiziale:

“Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525, comma 2, cp.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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