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Un nuovo approdo sugli effetti civili della sentenza di patteggiamento

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 6 agosto 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 20562
Presidente Manna, Relatore Di Paolantonio

Si segnala una sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, la quale, occupandosi del licenziamento di un lavoratore al quale è stata contestato un illecito disciplinare basato su una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, prende posizioni sul rilievo del patteggiamento in sede civile.

La Suprema Corte ha statuito come la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissionee che la sentenza di applicazione pena su richiesta delle partiben essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che l’imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”.

Nel giudizio civile, inoltre, non solo può aver rilievo la sentenza in relazione al fatto contestato all’imputato, ma altresì il giudice civile può anche utilizzare le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniale e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito con il patteggiamento“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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