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Art. 4-bis O.P. e violazione delle norme sulla disciplina dell’immigrazione (art. 12, commi 1 e 3, D. Lgs. 286/1998): sollevate due questioni di legittimità costituzionale

Magistrato di Sorveglianza di Lecce, 5 aprile 2019
Dott.ssa Ines Casciaro 

Con l’ordinanza allegata, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) con specifico riferimento alla fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Si tratta di una fattispecie inserita dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43) senza che – proprio come avvenuto con riferimento alla recente Legge cd. “spazzacorrotti” –  la Legge 43/2015 abbia previsto un regime di diritto intertemporale.

Il giudice prende le mosse affermando che la natura processuale della disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e delle misure alternative alla detenzione – la quale consente l’effetto irragionevole di una applicabilità immediata di modifiche peggiorative – «stride con i principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Corte EDU (Rio Prada) che ha riconosciuto rilevanza, con riferimento alla violazione dell’art. 7, anche al mutamento giurisprudenziale in tema di un istituto riconducibile alla liberazione anticipata prevista dal nostro ordinamento, in quanto suscettibile di comportare effetti peggiorativi».

Di recente, inoltre, anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12541/2019, ha riconosciuto che «non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola”senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce nei confronti del ricorrente nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli artt. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.».

Sotto altro profilo, il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale dalle disposizione di cui all’art. 4-bis O.P. con particolare riferimento alla applicabilità delle preclusioni anche ai reati che non hanno matrice associativa, con riferimento ai quali l’incentivo alla collaborazione si presenta «privo di ragionevolezza».

In conclusione, sono state sollevate due questione di legittimità costituzionale:

– dell’art. 4-bis comma 1 O.P., così come interpretato nel “diritto vivente”, con riferimento agli artt. 25 comma 2, 117 Cost. e 7 CEDU nella parte in cui esclude che il condannato per il delitto di cui agli art. 12, commi 1 e 3, D. Lgs. 286/1998, commesso e giudicato prima dell’entrata in vigore della Legge 43/2015, non possa fruire del beneficio dei permessi premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia;

– dell’art. 4-bis comma 1 O.P., in riferimento agli artt. 3 comma 1, 27, commi 1 e 3 Cost., nella parte in cui impone il divieto di fruire dei permessi premio ai condannati per il delitto di cui agli art. 12, commi 1 e 3, D. Lgs. 286/1998 in assenza di collaborazione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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