CONTRIBUTIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d’impresa e responsabilità degli enti.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X
in Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 2 – ISSN 2724-0304

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha approvato il disegno di legge n. 283 della XVIII Legislatura, rubricato Nuove norme in materia di reati agroalimentari.

Il documento riprende di fatto i contenuti del precedente DDL S n. 2231 del 2016, con il quale era stato recepito il progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli.

Com’è ricavabile dalla relazione di accompagnamento al DDL S n. 283, “il contesto normativo e sociale che vive il comparto agricolo pone la necessità di fronteggiare urgentemente, sistemicamente e in maniera strutturata i fenomeni di infiltrazione malavitosa e di sfruttamento umano. Come nel cosiddetto «caporalato» si è intervenuti legislativamente, anche l’apparato produttivo e distributivo del comparto vive la necessità di protezione normativa verso fenomeni connessi all’illegalità. Il presente disegno di legge «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» risponde a tali esigenze e viene proposto così come elaborato dalla Commissione Caselli, riprendendone fedelmente tutta la struttura. Nei 49 articoli suddivisi in 4 titoli, vengono apportate diverse modifiche e integrazioni al codice penale, alla procedura penale e viene altresì armonizzata e attualizzata la normativa in termini di reati agroalimentari anche in relazione alle leggi e agli atti aventi forza di legge complementari. Vengono introdotti nuovi reati, molti dei quali di salvaguardia anche dell’ambiente e della salute pubblica come il disastro sanitario o l’immissione nel mercato di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori. E’ previsto inoltre il reato di agropirateria, che comprende i casi di contraffazione dei marchi di qualità, delle etichette, delle procedure di produzione come la simulazione del metodo biologico e dei documenti di accompagnamento. Le finalità del presente testo non sono solo di carattere sanzionatorio, ma vengono fornite precise indicazioni preventive sull’organizzazione del controllo aziendale e sulla strutturazione delle imprese, prevedendo per esse anche facilitazioni amministrative che consentano l’adempimento dei controlli ex ante. Sono inoltre fornite modalità operative che permettono una puntuale tracciabilità e trasparenza della filiera, del percorso produttivo e distributivo del prodotto, al fine di garantire la legalità indispensabile a tutela dei consumatori. L’estensione nel titolo III delle responsabilità anche alle imprese è un chiaro indirizzo verso una filiera trasparente e un’etichettatura narrante che in maniera chiara e inopinabile metta nelle condizioni i consumatori di poter scegliere conoscendo tutta la storia dell’alimento, dalla coltivazione alla tavola. Il consumatore è centrale nel testo e da questo fulcro si sviluppano una disciplina sanzionatoria e di prevenzione atte alla salvaguardia di un patrimonio come quello del primo settore in riconoscimento del diritto alla trasparenza e alla salute”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Menardo, Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d’impresa e responsabilità degli enti, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4

Il contributo è stato altresì pubblicato nella rivista trimestrale:
N. Menardo, Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d’impresa e responsabilità degli enti, in Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 2, p. 111